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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07473/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa. Non è stata operata alcuna rivalutazione del merito né delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché il mezzo di impugnazione non era ammissibile nei termini dedotti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale, relativa a un delitto in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione per asserita omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Tuttavia le censure risultavano del tutto generiche e, secondo la Corte, non rientravano fra i motivi consentiti nei limiti del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.

    la decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 129 c.p.p.

    condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    il ricorrente invocava l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non scrutinabile nel ricorso proposto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.

    i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sono soggetti a limiti tipizzati; le censure generiche sulla motivazione e sull'art. 129 c.p.p. non sono ammissibili se non rientranti nelle ipotesi consentite.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; censure generiche o non riconducibili ai motivi tipizzati sono inammissibili.
  • La doglianza relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere proposta in modo meramente assertivo o generico, ma deve collocarsi entro i confini dei motivi di ricorso consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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