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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12030/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 24/10/2022 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 30/09/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. per presunta assenza di autonoma motivazione del giudice rispetto alla richiesta del PM; 2) mancata indicazione di gravi indizi rispetto al reato associativo (capo 8) e insufficiente prova dell'accordo e dell'organizzazione; 3) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 nonostante le cessioni fossero di modesta entità; 4) mancata motivazione sul ruolo di dirigente/organizzatore attribuito al ricorrente; 5) mancata esplicitazione sull'esclusione del carattere di minor gravità ex art. 73, comma 5; 6) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della custodia in carcere (art. 274 c.1 lett. c)).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: sul primo punto ha confermato che il giudice può richiamare la richiesta del PM purché svolga un effettivo vaglio autonomo degli elementi decisivi e che nel caso concreto il Tribunale ha adeguatamente motivato la valutazione relativa alla posizione di Maccarone; sui motivi relativi alla gravità indiziaria ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Collegio cautelare, che ha riscontrato elementi indiziari e un ruolo apicale del ricorrente nell'associazione finalizzata al narcotraffico; ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui la modestia dei singoli quantitativi non escludeva la sistematicità e la professionalità dell'attività (esclusione dell'applicabilità dell'art. 74, comma 6 e dell'art. 73, comma 5, per i reati contestati); sul sesto motivo ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i delitti in parola e che, non essendo stati allegati elementi idonei a vincere tale presunzione, il Tribunale ha assolto l'onere motivazionale di cui era gravato. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese e a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (art. 94, comma 1-ter disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Imposta l'obbligo per il giudice di svolgere una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la Corte conferma che tale obbligo è rispettato anche se il giudice richiama la richiesta del PM, purché effettui un effettivo vaglio critico degli elementi decisivi e ne spieghi la rilevanza.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. 309/1990; richiamati in particolare i commi 5

    Regola le fattispecie relative alla detenzione e cessione di stupefacenti; il giudice cautelare valuta la natura e le modalità delle condotte insieme agli elementi circostanziali per decidere se ricorra la minore gravità di cui al comma 5.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    art. 74 d.P.R. 309/1990; richiamato in particolare il comma 6

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che l'art. 74 può essere applicato anche quando l'associazione opera con mezzi e strutture rudimentali ma idonee e quando esiste continuità e professionalità nell'attività illecita; il comma 6 (ipotesi di minor gravità) si esclude se l'attività è sistematica e non limitata a fatti di lieve entità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    art. 273 c.p.p. (gravi indizi di colpevolezza)

    Definisce il requisito dei gravi indizi per l'adozione di misure cautelari: elementi idonei in via prognostica a fondare una probabilità qualificata di responsabilità, compatibili con ricostruzioni alternative ma sufficienti per la misura cautelare.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti (tra cui quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90); spetta al difensore allegare elementi idonei a superare la presunzione, altrimenti il giudice deve solo dar atto dell'assenza di tali elementi.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Riguarda le esigenze cautelari in termini di pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la pervicacia e le modalità dei fatti come indicativi del rischio di nuova attività criminosa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per le spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile senza giusta causa; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non sussistente assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Consente il giudizio in camera di consiglio senza l'intervento delle parti per taluni procedimenti; la Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi di tale norma.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando l'interessato è detenuto; la Corte ha disposto tale trasmissione.

Massime di principio

  • Il giudice delle misure cautelari può richiamare la richiesta del PM purché svolga e spieghi un vaglio autonomo e critico degli elementi decisivi: la semplice ripetizione della richiesta non è sufficiente, ma non è necessario riscriverla integralmente se dal contesto risulta l'autonomia valutativa.
  • In sede cautelare la nozione di "gravi indizi" è prognostica e non richiede la stessa intensità probatoria del giudizio di merito: sono sufficienti elementi che rendano verosimile la futura prova della responsabilità.
  • Per le ipotesi associative in materia di stupefacenti non è decisivo il solo dato ponderale delle singole cessioni: la continuità, l'organizzazione, i ruoli direzionali e la capacità di garantire rifornimenti e canali di vendita possono fondare la qualificazione associativa e la esclusione della minore gravità.
  • Quando la legge prevede una presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.), grava sul difensore l'onere di allegare elementi specifici per provarne l'inesistenza; in mancanza il giudice deve solo darne atto e non ha un obbligo motivazionale particolarmente gravoso.
  • In cassazione contro provvedimenti cautelari sono ammissibili censure che riguardino vizi di motivazione e violazioni di legge o la manifesta illogicità; non è consentita una libera riconsiderazione del merito dei fatti già valutati dal giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • Le impugnazioni generiche che non indicano i passaggi specifici dell'ordinanza genetica ritenuti riprodotti senza valutazione autonoma rischiano l'inammissibilità o l'insuccesso se non dimostrano in concreto come la mancata autonomia abbia impedito valutazioni alternative rilevanti.

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