Cassazione Penale, Sentenza n. 12030/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 24/10/2022 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 30/09/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. per presunta assenza di autonoma motivazione del giudice rispetto alla richiesta del PM; 2) mancata indicazione di gravi indizi rispetto al reato associativo (capo 8) e insufficiente prova dell'accordo e dell'organizzazione; 3) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 nonostante le cessioni fossero di modesta entità; 4) mancata motivazione sul ruolo di dirigente/organizzatore attribuito al ricorrente; 5) mancata esplicitazione sull'esclusione del carattere di minor gravità ex art. 73, comma 5; 6) vizio di motivazione rispetto alla sussistenza del pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della custodia in carcere (art. 274 c.1 lett. c)).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: sul primo punto ha confermato che il giudice può richiamare la richiesta del PM purché svolga un effettivo vaglio autonomo degli elementi decisivi e che nel caso concreto il Tribunale ha adeguatamente motivato la valutazione relativa alla posizione di Maccarone; sui motivi relativi alla gravità indiziaria ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Collegio cautelare, che ha riscontrato elementi indiziari e un ruolo apicale del ricorrente nell'associazione finalizzata al narcotraffico; ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui la modestia dei singoli quantitativi non escludeva la sistematicità e la professionalità dell'attività (esclusione dell'applicabilità dell'art. 74, comma 6 e dell'art. 73, comma 5, per i reati contestati); sul sesto motivo ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i delitti in parola e che, non essendo stati allegati elementi idonei a vincere tale presunzione, il Tribunale ha assolto l'onere motivazionale di cui era gravato. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese e a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e trasmissione del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (art. 94, comma 1-ter disp. att.).
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Imposta l'obbligo per il giudice di svolgere una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la Corte conferma che tale obbligo è rispettato anche se il giudice richiama la richiesta del PM, purché effettui un effettivo vaglio critico degli elementi decisivi e ne spieghi la rilevanza.
art. 73 d.P.R. 309/1990; richiamati in particolare i commi 5
Regola le fattispecie relative alla detenzione e cessione di stupefacenti; il giudice cautelare valuta la natura e le modalità delle condotte insieme agli elementi circostanziali per decidere se ricorra la minore gravità di cui al comma 5.
art. 74 d.P.R. 309/1990; richiamato in particolare il comma 6
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che l'art. 74 può essere applicato anche quando l'associazione opera con mezzi e strutture rudimentali ma idonee e quando esiste continuità e professionalità nell'attività illecita; il comma 6 (ipotesi di minor gravità) si esclude se l'attività è sistematica e non limitata a fatti di lieve entità.
art. 273 c.p.p. (gravi indizi di colpevolezza)
Definisce il requisito dei gravi indizi per l'adozione di misure cautelari: elementi idonei in via prognostica a fondare una probabilità qualificata di responsabilità, compatibili con ricostruzioni alternative ma sufficienti per la misura cautelare.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti (tra cui quelli di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90); spetta al difensore allegare elementi idonei a superare la presunzione, altrimenti il giudice deve solo dar atto dell'assenza di tali elementi.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riguarda le esigenze cautelari in termini di pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la pervicacia e le modalità dei fatti come indicativi del rischio di nuova attività criminosa.
Prevede la condanna per le spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile senza giusta causa; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non sussistente assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Consente il giudizio in camera di consiglio senza l'intervento delle parti per taluni procedimenti; la Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi di tale norma.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando l'interessato è detenuto; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- Il giudice delle misure cautelari può richiamare la richiesta del PM purché svolga e spieghi un vaglio autonomo e critico degli elementi decisivi: la semplice ripetizione della richiesta non è sufficiente, ma non è necessario riscriverla integralmente se dal contesto risulta l'autonomia valutativa.
- In sede cautelare la nozione di "gravi indizi" è prognostica e non richiede la stessa intensità probatoria del giudizio di merito: sono sufficienti elementi che rendano verosimile la futura prova della responsabilità.
- Per le ipotesi associative in materia di stupefacenti non è decisivo il solo dato ponderale delle singole cessioni: la continuità, l'organizzazione, i ruoli direzionali e la capacità di garantire rifornimenti e canali di vendita possono fondare la qualificazione associativa e la esclusione della minore gravità.
- Quando la legge prevede una presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.), grava sul difensore l'onere di allegare elementi specifici per provarne l'inesistenza; in mancanza il giudice deve solo darne atto e non ha un obbligo motivazionale particolarmente gravoso.
- In cassazione contro provvedimenti cautelari sono ammissibili censure che riguardino vizi di motivazione e violazioni di legge o la manifesta illogicità; non è consentita una libera riconsiderazione del merito dei fatti già valutati dal giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica.
- Le impugnazioni generiche che non indicano i passaggi specifici dell'ordinanza genetica ritenuti riprodotti senza valutazione autonoma rischiano l'inammissibilità o l'insuccesso se non dimostrano in concreto come la mancata autonomia abbia impedito valutazioni alternative rilevanti.
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