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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27048/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (6 mesi di reclusione e 300 euro di multa) sostenendo: 1) violazione di legge per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), con particolare rilievo sulla assenza di una dichiarazione di abitualità; 2) manifesta illogicità della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), invocando la non abitualità del reato e l'applicabilità delle circostanze di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Suprema Corte (sezione competente) ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Sul primo motivo, ha ricordato che i criteri dell'art. 131-bis c.p. sono cumulativi per il riconoscimento della particolare tenuità e alternativi quanto al diniego: basta la valutazione negativa di uno solo dei criteri per escludere la causa di non punibilità. La Corte territoriale aveva rilevato l'abitualità del comportamento dell'imputato in ragione di plurimi precedenti per reati della stessa indole (furti e ricettazioni), argomentazione con cui il ricorso non si è confrontato. Sul secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato: la Corte d'appello, anche tenendo conto del riconoscimento di un'attenuante ex art. 648, comma 4, c.p., ha valutato i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato come idonei a escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguenze: il ricorso è dichiarato inammissibile, confermata la condanna di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    il comportamento dell'autore che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità

    I criteri del primo comma sono cumulativi per riconoscere la particolare tenuità; l'applicazione della causa di non punibilità è preclusa se anche uno solo dei criteri risulta negativamente valutato. L'abitualità (quarto comma) esclude l'applicazione della causa di non punibilità quando emergano più reati della stessa indole

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse in presenza di numerosi e specifici precedenti penali; la Corte ha ritenuto i precedenti del ricorrente idonei a negarle

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina le circostanze che attenuano la pena; la loro applicazione può essere esclusa se sussistono profili di abitualità o precedenti che giustificano il diniego

  • art. 648 cod. pen., comma 4

    Il primo giudice aveva riconosciuto una attenuante collegata al reato di ricettazione; la Corte d'appello pur prendendone atto ha comunque escluso le attenuanti generiche sulla base dei precedenti dell'imputato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e la possibilità di sanzione a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a 3.000 euro

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessario dimostrare positivamente tutti i criteri richiesti: la mancanza anche di uno solo di essi può giustificare il diniego.
  • L'abitualità del comportamento ai fini dell'esclusione della particolare tenuità può essere accertata anche sulla base di precedenti per reati 'della stessa indole', non necessariamente disciplinati dallo stesso articolo, purché presentino analogie rilevanti (circostanze oggettive, condizioni ambientali, motivi).
  • La presenza di numerosi e specifici precedenti penali è un elemento robusto per escludere sia la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis sia il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis o art. 133.
  • Nei ricorsi in Cassazione (o impugnazioni similari) è essenziale motivare con specificità e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della corte territoriale: censure generiche o criptiche rischiano l'inammissibilità.
  • Se si contesta l'abitualità, bisogna dimostrare in modo preciso l'assenza di analogie tra i precedenti e il fatto in esame (diversa indole, contesto, motivazione), altrimenti la valutazione di abitualità della corte sarà difficile da riformare.

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