Sentenza n. 13202/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento quanto al ricorso n. 6086 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 49/25/CONS del 18 febbraio 2025, avente per oggetto “ordine di inibizione alla società Cloudflare Inc. ai sensi dell’’art. 2 della Legge 14 luglio 2023, n. 93” e del relativo allegato A; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota prot. n. 0059251 del 7 marzo 2025, recante la comunicazione della delibera Agcom n. 49/25/CONS alla ricorrente; la comunicazione inviata da Agcom alla società Cloudflare Inc., prot. n. 0079199 del 14 marzo 2024, la comunicazione inviata da Agcom alla società Cloudflare Inc. prot. n. 0126524 dell’’8 maggio 2024; la delibera Agcom 401/24/CONS del 23 ottobre 2024, recante “Richiamo ai fornitori di servizi VPN, ai fornitori di servizi DNS pubblicamente disponibili, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’’accessibilità di siti web o di servizi illegali ad accreditarsi alla piattaforma Piracy Shield in attuazione della legge 14 luglio 2023, n. 93 e delle relative disposizioni attuative” e della relativa nota di notifica a Cloudflare Inc. in data 28 novembre 2024; delle determine Agcom nn. 37/24/DDA, 38/24/DDA, 39/24/DDA, 42/24/DDA, 43/24/DDA, 57/24/DDA, 59/24/DDA, 58/24/DDA, 62/24/DDA, 64/24/DDA, 99/24/DDA, 100/24/DDA, 147/24/DDA, 198/24/DDA, 213/24/DDA, 243/24/DDA, 246/24/DDA, 245/24/DDA, 249/24/DDA, 251/24/DDA, 257/24/DDA, 270/24/DDA, 273/24/DDA, recanti “Ordine cautelare ai sensi degli articoli 8, commi 4 e 5, e 9-bis, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, del Regolamento in materia di tutela del diritto d’’autore sulle reti di comunicazione elettronica”; della Delibera AGCOM n. 190/23/CONS del 26 luglio 2023, avente per oggetto “autorizzazione all’’accettazione dell’’atto pubblico di donazione avente ad oggetto il software di gestione della piattaforma machine to machine denominato piracy shield”; della Delibera Agcom n. 630/13/CONS, del 12 dicembre 2013 e del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70” e s.m.i., come da ultimo modificato della Delibera Agcom n. 189/23 del 26 luglio 2023 e dai relativi allegati, ivi compreso in particolare l’’Allegato B, avente ad oggetto “Regolamento in materia di tutela del diritto d’’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70”, nelle parti gravate; della Delibera Agcom n. 321/23/CONS, del 5 dicembre 2023, recante “Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’’esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della Legge 14 luglio 2023, n. 93” e dei relativi allegati; della Delibera Agcom n. 48/25/CONS del 18 febbraio 2025, avente per oggetto “Aggiornamento dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cloudflare Portugal unipessoal l.d.a il 14 luglio 2025: per l’annullamento e per la dichiarazione di nullità della determina AGCOM 245/24/DDA, conosciuto in sede di accesso parziale agli atti in data 7 maggio 2025 già impugnata quale atto non conosciuto con il ricorso introduttivo del giudizio; del resoconto sintetico del tavolo tecnico del 16 gennaio 2025, conosciuto in sede di accesso parziale agli atti in data 7 maggio 2025; della “relazione interna dei competenti Uffici in esito ai lavori del tavolo tecnico e sulla cui base l’Autorità ha [...] potuto perfezionare l’accettazione della donazione” della piattaforma Piracy Shield, completa dei relativi allegati, i verbali di tavolo tecnico menzionati nella memoria di AGCOM del 26 maggio 2025; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cloudflare Portugal unipessoal l.d.a. il 1 agosto 2025: dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cloudflare Portugal unipessoal l.d.a. il 10 ottobre 2025: per l’annullamento, nei limiti dell’interesse, della Delibera 209/25/CONS del 30 luglio 2025 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, dei relativi Allegato A “Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla Delibera n. 680/13/cons e s.m.i.” e Allegato B “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative”; dei relativi atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la Delibera AGCOM n. 47/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “Avvio di una consultazione pubblica sullo schema di Delibera recante modifiche al regolamento in materia di Tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione Elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS” e la delibera AGCOM n. 48/25/CONS del 18 febbraio 2025, recante “Aggiornamento dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield”. Quanto al ricorso n. 10680 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento dell’atto di contestazione CONT. 5/25/DSDI - PROC. 74-BT dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 10 giugno 2025, recante “contestazione alla società Cloudflare inc. per l’inottemperanza all’ordine di cui alla delibera n. 49/25/cons”, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi a quello impugnato, ancorché non conosciuti, tra i quali (i) la proposta di avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Direttore - Responsabile dell’Unità Organizzativa di primo livello di AGCom, non conosciuta da Cloudflare Portugal Unipessoal L.d.A.; (ii) la decisione del Consiglio del 27 maggio 2025, in merito all’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Cloudflare Inc., menzionata nell’atto di contestazione n. 5/25/DSDI e non conosciuta da Cloudflare Portugal Unipessoal L.d.A. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cloudflare Portugal unipessoal l.d.a. il 12 marzo 2026: per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, della Delibera n. 333/25/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dell’8 gennaio 2026, recante “ordinanza ingiunzione alla società Cloudflare inc. per l’inottemperanza all’ordine di cui alla delibera n. 49/25/cons per la violazione dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (CONT. 5/25/DSDI - PROC. 74-BT).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine AGCOM di disabilitazione della risoluzione DNS e dell’instradamento del traffico verso domini e indirizzi IP segnalati come destinati alla diffusione illecita di contenuti audiovisivi, nonché successivo provvedimento sanzionatorio per l’inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 49/25/CONS, gli atti presupposti e connessi, nonché, con motivi aggiunti, la determina n. 245/24/DDA, atti relativi alla piattaforma Piracy Shield, la delibera regolamentare n. 209/25/CONS e, in altro giudizio riunito, l’atto di contestazione dell’inottemperanza e l’ordinanza-ingiunzione n. 333/25/CONS, recante una sanzione di euro 14.247.698,56. Sono stati dedotti: nullità per difetto assoluto di attribuzione e incompetenza territoriale di AGCOM, assumendo che la competenza spettasse all’autorità portoghese ai sensi degli artt. 13 e 56 del Digital Services Act; carenza di potere dell’autorità italiana nei confronti di un prestatore stabilito all’estero e violazione del principio di territorialità; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio preventivo; difetto di istruttoria e motivazione, in relazione all’uso della piattaforma Piracy Shield, all’affidamento sulle segnalazioni dei titolari dei diritti, al rischio di blocchi erronei e alla mancata verifica autonoma dei dati; violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e bilanciamento con la libertà d’impresa, di espressione e d’informazione; impossibilità o inutilità dell’ordine perché i contenuti sarebbero già stati oscurati; illegittimità della donazione e dell’utilizzo della piattaforma; inammissibilità dell’impugnazione della delibera regolamentare sopravvenuta per difetto di connessione oggettiva. Quanto alla sanzione, sono stati dedotti la tardività della contestazione e del procedimento, la violazione del diritto di difesa per mancata audizione finale davanti al Consiglio AGCOM, l’illegittimità derivata dall’asserita illegittimità dell’ordine presupposto, l’eccessività della sanzione, l’erronea utilizzazione del fatturato mondiale e l’omessa valutazione delle osservazioni difensive.
La decisione
Il TAR ha riunito i due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva e ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse di Cloudflare Portugal a impugnare l’ordine, quale rappresentante legale designato ai sensi dell’art. 13 DSA e titolare di una posizione autonoma rispetto agli obblighi di cooperazione, esecuzione e riscontro derivanti dall’ordine. Nel merito ha respinto il ricorso contro la delibera n. 49/25/CONS. Ha ritenuto che il DSA non attribuisca né disciplini la competenza a emettere ordini di contrasto ai contenuti illegali: l’art. 56 riguarda soltanto la vigilanza sugli obblighi del DSA, mentre il potere inibitorio deriva dall’art. 2 della legge n. 93/2023, applicabile anche a prestatori ovunque residenti o localizzati. L’ordine non costituisce esercizio extraterritoriale della potestà amministrativa, poiché è diretto a impedire l’accesso, dall’Italia, a contenuti illeciti e produce effetti territorialmente limitati. La mancata comunicazione di avvio non è illegittima: il sistema antipirateria configura un procedimento speciale e bifasico, con intervento cautelare senza contraddittorio preventivo e contraddittorio differito mediante reclamo. Le ingiunzioni dinamiche costituiscono attuazione tecnica dell’ordine cautelare originario e non richiedono un nuovo procedimento partecipativo. In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato quali specifici elementi avrebbe introdotto e non ha fornito prova dell’asserita liceità delle risorse bloccate; il vizio sarebbe comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Sono state respinte le censure di difetto di istruttoria, rischio di overblocking e sproporzione: il sistema Piracy Shield prevede verifiche tecniche, prova forense, whitelist e controlli automatizzati; le contestazioni della ricorrente sono rimaste generiche e non supportate da prova concreta riferita alle risorse bloccate. Le doglianze sulla delibera di accettazione della piattaforma sono state dichiarate irricevibili per tardività e comunque infondate. È stata ritenuta legittima la previsione di segnalazioni da parte dei titolari dei diritti, senza necessità della qualifica di trusted flagger. L’ordine rispetta l’art. 9 DSA, individua specificamente FQDN e indirizzi IP e lascia al prestatore la scelta delle modalità tecniche di esecuzione, con effetti limitati al territorio italiano. Il bilanciamento tra diritto d’autore, libertà d’impresa e libertà d’informazione è stato ritenuto proporzionato, anche perché l’ordine non impone una specifica tecnologia, richiede misure ragionevoli e prevede rimedi amministrativi e giurisdizionali. I secondi motivi aggiunti sono stati respinti perché l’ordine non era privo di scopo o oggetto: riguardava nuove risorse segnalate dopo i blocchi originari e consentiva di evitare la riabilitazione automatica dopo sei mesi. I motivi aggiunti contro la delibera regolamentare n. 209/25/CONS sono stati dichiarati inammissibili per difetto di connessione oggettiva, trattandosi di atto generale sopravvenuto, frutto di autonomo procedimento e destinato a operare pro futuro. Il ricorso contro l’atto di contestazione dell’inottemperanza è stato dichiarato inammissibile, poiché la contestazione è atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. Sono stati invece esaminati e respinti i motivi aggiunti contro l’ordinanza-ingiunzione n. 333/25/CONS. La contestazione è stata ritenuta tempestiva, applicandosi il termine di 360 giorni previsto per i soggetti non residenti, e non quello di 90 giorni. Il termine di 120 giorni per la chiusura dell’istruttoria è stato qualificato come ordinatorio ed endoprocedimentale, mentre quello finale di 150 giorni è perentorio; la proroga è stata adottata prima della scadenza. Non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa: la società ha potuto presentare controdeduzioni, accedere agli atti e chiedere l’audizione, ma non ha richiesto l’audizione davanti alla Direzione. Non sussiste un diritto a un’ulteriore audizione o memoria finale davanti al Consiglio AGCOM. Sono state respinte le censure sulla gravità e sulla quantificazione della sanzione. Il riferimento al fatturato mondiale è stato ritenuto coerente con il dato letterale dell’art. 1, comma 31, l. n. 249/1997, con la finalità deterrente della sanzione e con la capacità economica effettiva dell’operatore globale. È stata quindi confermata la legittimità degli atti impugnati, con declaratoria complessiva di parziale inammissibilità, irricevibilità e infondatezza. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13 Regolamento (UE) 2022/2065
Il prestatore di servizi intermediari non stabilito nell’Unione designa per iscritto una persona fisica o giuridica quale rappresentante legale nell’Unione.
Il rappresentante legale designato ha una posizione autonoma di garanzia rispetto agli obblighi di cooperazione, esecuzione e riscontro derivanti dagli ordini, con conseguente interesse diretto a impugnarli.
art. 56 Regolamento (UE) 2022/2065
Disciplina la competenza per la vigilanza sul rispetto degli obblighi del DSA, ma non attribuisce la competenza a emettere ordini nazionali di contrasto ai contenuti illegali.
art. 9 Regolamento (UE) 2022/2065
Gli ordini di contrasto ai contenuti illegali sono adottati sulla base del diritto unionale o nazionale applicabile; devono individuare i contenuti, essere motivati e limitarsi a quanto strettamente necessario, con effetti nel caso concreto circoscritti al territorio italiano.
art. 2 l. 14 luglio 2023, n. 93
L’Autorità ordina ai prestatori di servizi [...] di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente; nei casi previsti, gli ordini possono essere rivolti anche a fornitori di VPN e DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati.
Costituisce la base legislativa del potere inibitorio di AGCOM nei confronti dei prestatori coinvolti nell’accessibilità a contenuti illeciti, anche se stabiliti all’estero, quando l’attività produce effetti in Italia.
art. 6 l. 14 luglio 2023, n. 93
Prevede la piattaforma tecnologica unica e il tavolo tecnico per l’attuazione del sistema di contrasto alla pirateria.
art. 9-bis Regolamento AGCOM sul diritto d’autore
Configura un procedimento cautelare speciale, senza contraddittorio preventivo, con reclamo successivo e con possibilità di ingiunzioni dinamiche per estendere il blocco a nuove risorse riconducibili ai medesimi contenuti illeciti.
Le garanzie partecipative ordinarie sono recessive rispetto al procedimento speciale antipirateria, caratterizzato da urgenza e contraddittorio differito.
La partecipazione mediante memorie non è richiesta preventivamente quando opera il modulo speciale senza contraddittorio, purché sia assicurato un rimedio successivo effettivo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Un eventuale vizio partecipativo non comporta l’annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e il ricorrente non dimostri elementi decisivi che avrebbe introdotto.
I motivi aggiunti possono riguardare nuovi atti solo se sussiste una connessione oggettiva con l’atto originariamente impugnato; non è sufficiente la mera connessione soggettiva o la comune materia.
art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689
Il termine di notificazione della contestazione è di 90 giorni per i residenti e di 360 giorni per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato; nel caso concreto si applica il termine più lungo.
art. 6 Regolamento AGCOM sanzioni, delibera n. 286/23/CONS
Il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 150 giorni; entro 120 giorni il responsabile conclude l’attività istruttoria.
Il termine di 120 giorni è ordinatorio ed endoprocedimentale; il termine finale di 150 giorni è perentorio e può essere differito, prima della scadenza, per approfondimenti istruttori.
art. 9 Regolamento AGCOM sanzioni, delibera n. 286/23/CONS
Garantisce la presentazione di memorie, documenti e la richiesta di audizione nell’ambito del procedimento sanzionatorio.
art. 11 l. 24 novembre 1981, n. 689
I criteri di gravità, opera svolta per eliminare le conseguenze, personalità dell’agente e condizioni economiche devono essere considerati nella quantificazione della sanzione.
art. 1, comma 31, l. 31 luglio 1997, n. 249
Il riferimento generico al fatturato consente di assumere il fatturato globale dell’operatore multinazionale, in assenza di una limitazione legislativa al fatturato nazionale.
art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice amministrativo esercita un sindacato pieno sulle sanzioni pecuniarie delle autorità indipendenti, inclusi adeguatezza e proporzionalità.
Massime di principio
- Il Digital Services Act disciplina la vigilanza sugli obblighi posti ai prestatori di servizi intermediari, ma non armonizza né attribuisce la competenza a emettere ordini nazionali di contrasto ai contenuti illegali; tale competenza resta regolata dalla normativa nazionale o settoriale applicabile.
- Una norma nazionale che abilita l’autorità a ordinare il blocco di contenuti illeciti nei confronti di prestatori ovunque residenti o localizzati è compatibile con il principio di territorialità quando l’ordine mira esclusivamente a impedire gli effetti lesivi prodotti nel territorio nazionale e non pretende di disciplinare in via generale l’attività estera del prestatore.
- Il procedimento speciale antipirateria può prevedere una prima fase cautelare senza contraddittorio preventivo e una successiva fase di contraddittorio differito mediante reclamo; le ingiunzioni dinamiche che aggiornano l’ordine originario non richiedono un nuovo procedimento partecipativo, purché siano assicurati rimedi successivi effettivi.
- Il rischio generico di overblocking non dimostra il difetto di istruttoria o la sproporzione di un ordine di blocco: il ricorrente deve indicare e provare specifiche risorse lecite concretamente incise, mentre la consulenza tecnica non può essere utilizzata come mezzo esplorativo per supplire all’assenza di un principio di prova.
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, l’audizione davanti all’organo collegiale decidente non è necessariamente dovuta quando la parte ha ricevuto una contestazione analitica, ha potuto depositare memorie e chiedere l’audizione nella fase istruttoria, ma ha scelto di non avvalersene; il diritto di difesa va valutato considerando l’intero procedimento e il successivo sindacato giurisdizionale pieno.
- Quando la legge commisura una sanzione al generico fatturato dell’impresa, senza limitazione territoriale espressa, è legittimo assumere il fatturato globale di un operatore multinazionale se ciò è necessario a garantire effettività, proporzionalità e deterrenza della sanzione.
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