Sentenza n. 2258/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria Internazionale, Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale, del 29.11.2024 con ogni consequenziale pronunzia; affinché siano, altresì, disposte, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) c.p.a, le misure idonee ad assicurare l’attuazione della sentenza e, per l’effetto, ordinare al Ministero della Giustizia di procedere alla rogatoria internazionale inoltrando alla competente Autorità centrale della Repubblica di San Marino la richiesta di esecuzione della sentenza di proscioglimento del ricorrente n. 5779 della Corte d’Appello di Bologna del 22.11.2016, concedendo al Ministero della Giustizia 30 (trenta) giorni per l’adempimento o il diverso termine che codesto T.A.R. riterrà di giustizia, nominando fin d’ora un commissario ad acta con effetto dalla scadenza del termine assegnato; nonché per l’annullamento della nota del 19.12.2024, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria Internazionale, Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di assistenza giudiziaria e di restituzione di somme detenute a San Marino
Esito
Favorevole al resistente (ministero; stato estero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, prosciolto in appello per prescrizione dei reati contestati, aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di Bologna l'ordine di restituzione di somme precedentemente sequestrate per rogatoria presso un istituto bancario sammarinese. Le somme, tuttavia, erano state sottoposte a un autonomo procedimento penale a San Marino, conclusosi con sentenza definitiva di condanna per riciclaggio e confisca in favore dell'erario sammarinese, con successivo ordine di esecuzione della confisca. Dopo il rigetto dei rimedi esperiti nell'ordinamento sammarinese e il non luogo a provvedere pronunciato dalla Corte d'Appello di Bologna sull'incidente di esecuzione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 29 novembre 2024 e, con motivi aggiunti, la nota del 19 dicembre 2024. Ha dedotto la violazione delle procedure previste dagli accordi internazionali, in particolare per il mancato coinvolgimento delle autorità centrali italiana e sammarinese, la violazione dell'art. 6 dell'accordo bilaterale Italia-San Marino del 26 maggio 2021, ratificato con legge n. 51/2024, e dell'art. 34 della Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005, nonché incompetenza e illegittimo rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Ha chiesto anche misure attuative ex art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., consistenti nell'ordine al Ministero di inoltrare una nuova rogatoria e nella nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli innanzitutto inammissibili. Le note impugnate sono state qualificate come atti meramente interlocutori, privi di efficacia esterna e non espressivi dell'esercizio di un potere provvedimentale; inoltre, il ricorrente non aveva proposto un'azione avverso il silenzio. È stata altresì rilevata la carenza di utilità concreta dell'annullamento, poiché la mancata restituzione delle somme derivava da un autonomo e definitivo titolo di confisca formatosi nell'ordinamento sammarinese, non superabile mediante l'annullamento delle note ministeriali. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Ministero non aveva né il potere né l'obbligo di garantire, quale obbligazione di risultato, il recupero di somme definitivamente confiscate da uno Stato estero. La rogatoria italiana del 7 giugno 2023 era stata trasmessa al Ministero e da questo inoltrata il 4 luglio 2023 all'autorità sammarinese, che l'aveva respinta indicando l'intervenuta confisca definitiva. Non vi è stata quindi inerzia o omissione colposa dell'amministrazione. L'accordo bilaterale del 26 maggio 2021 non era applicabile alla rogatoria, essendo entrato in vigore il 25 giugno 2024; le convenzioni e la prassi applicabili consentivano invece la trasmissione diretta delle rogatorie tra autorità giudiziarie. Il Ministero aveva pertanto correttamente preso atto della trasmissione diretta e inoltrato la richiesta all'autorità giudiziaria sammarinese già investita della vicenda. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per ottenere misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza, ma la richiesta è stata respinta insieme alla domanda principale.
art. 6 dell'accordo Italia-San Marino del 26 maggio 2021
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma l'accordo bilaterale è stato ritenuto non applicabile alla rogatoria, poiché entrato in vigore il 25 giugno 2024.
La legge ha ratificato in Italia l'accordo bilaterale Italia-San Marino sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca; l'accordo non era però applicabile alla rogatoria oggetto di causa.
art. 34 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che le convenzioni richiamate imponessero al Ministero l'attivazione quale autorità centrale per ottenere il dissequestro di beni già definitivamente confiscati all'estero.
La disposizione ha costituito la base dell'incidente di esecuzione promosso davanti alla Corte d'Appello di Bologna, conclusosi con non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Le mere note interlocutorie, prive di efficacia esterna e non espressive dell'esercizio di un potere amministrativo, non costituiscono provvedimenti immediatamente lesivi impugnabili; qualora la doglianza riguardi invece un'inerzia, deve essere proposta l'azione avverso il silenzio, ove ne ricorrano i presupposti.
- L'annullamento di un atto amministrativo non è utilmente esperibile quando la lesione lamentata deriva direttamente da un autonomo e definitivo titolo giurisdizionale straniero, non modificabile né superabile mediante l'eliminazione dell'atto amministrativo impugnato.
- Il Ministero della Giustizia non è tenuto a prestare assistenza giudiziaria come obbligazione di risultato per ottenere da uno Stato estero la restituzione di beni definitivamente confiscati in forza di un autonomo provvedimento dell'autorità giudiziaria di quello Stato.
- L'entrata in vigore successiva di un accordo internazionale impedisce di applicarlo a una richiesta di assistenza giudiziaria già trasmessa anteriormente, salvo diversa previsione dell'accordo stesso.
- Quando le convenzioni applicabili e la prassi internazionale consentono la trasmissione diretta delle rogatorie tra autorità giudiziarie, il Ministero della Giustizia non deve necessariamente attivarsi quale autorità centrale; è sufficiente che riceva la richiesta e la inoltri all'autorità giudiziaria estera competente.
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