Sentenza del 02/10/2017 n. 7999 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Riscossione - Cartella di pagamento - Disconoscimento delle cartelle di pagamento prodotte in fotocopia. Non sussiste l'obbligo del deposito dell'originale - Atto impugnato notificato per posta in busta chiusa privo del suo integrale contenuto - Vi è la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della cartella di pagamento prodotta da Equitalia in copia, sostenendo che non fosse stato depositato l'originale. Ha inoltre dedotto che l'atto notificato a mezzo posta fosse privo del suo contenuto integrale, in particolare degli allegati, e quindi non fosse stata validamente provata la conoscenza della cartella.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La relata di notifica della cartella prodotta in copia è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione, poiché il disconoscimento generico della copia non indicava quale fosse la concreta difformità rispetto all'originale e non era quindi idoneo a superare la presunzione di conformità. È stata inoltre riconosciuta la presunzione di conoscenza dell'atto ricevuto tramite raccomandata, in presenza della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di una persona legittimata alla ricezione. Spettava al destinatario fornire la prova che il plico non contenesse integralmente l'atto notificato.
Norme richiamate
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
La ricezione di una raccomandata all'indirizzo del destinatario, documentata dall'avviso di ricevimento sottoscritto da un soggetto legittimato, fa presumere la conoscenza del contenuto dell'atto, salvo prova contraria.
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
Per la notifica della cartella di pagamento tramite servizio postale è sufficiente la consegna del plico chiuso all'agente postale ai fini della spedizione; non è necessario che il notificatore consegni direttamente al destinatario il contenuto dell'atto.
L'accettazione della raccomandata e l'avviso di ricevimento, in quanto atti assistiti da fede privilegiata, provano fino a querela di falso le dichiarazioni e le attività documentate dall'agente postale.
Massime di principio
- La produzione in giudizio di una cartella in copia o in formato scannerizzato non determina automaticamente l'invalidità dell'atto né impone il deposito dell'originale.
- Il disconoscimento della copia deve essere specifico e indicare puntualmente le difformità contestate rispetto all'originale; una contestazione generica normalmente non è sufficiente.
- La notifica tramite raccomandata si presume conosciuta quando l'avviso di ricevimento è sottoscritto da una persona legittimata a ricevere il plico.
- In caso di contestazione del contenuto del plico, il destinatario deve fornire elementi concreti per superare la presunzione che la raccomandata contenesse integralmente l'atto indicato.
- La semplice allegazione della mancata ricezione degli allegati, senza specifiche prove o contestazioni documentate, di regola non basta a invalidare la notificazione.
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