Sentenza del 02/10/2017 n. 966 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - regime dei contribuenti minimi - accertamento sub iudice per annualità precedente - decadenza dal regime - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi e movimentazioni bancarie non giustificate per l'anno 2008, ritenendo superato il limite di accesso al regime dei contribuenti minimi e applicando quindi il regime ordinario per IRPEF, IVA, IRAP, sanzioni e interessi. Il contribuente contestava, tra l'altro, la ricostruzione dei versamenti bancari, il mancato riconoscimento di costi, la decadenza dal regime dei minimi, il mancato scorporo dell'IVA e l'applicazione dell'IRAP. Era inoltre controverso se l'accertamento relativo al 2007, non ancora definitivo e sub iudice, potesse produrre effetti sulla permanenza nel regime agevolato per il 2008.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la giustificazione di 5.400 euro di versamenti bancari, documentati come somme prelevate dai libretti dei genitori e successivamente versate sul conto del contribuente, nonché la non punibilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997. Ha accolto solo parzialmente l'appello incidentale di Z.S., annullando l'avviso limitatamente all'IRAP, perché non era stata dimostrata un'autonoma organizzazione dell'attività. Sono state invece confermate la decadenza dal regime dei contribuenti minimi, anche se l'accertamento del 2007 non era definitivo, la tassazione ordinaria e il mancato scorporo dell'IVA. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
La norma consente di escludere la punibilità quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie. La Corte ha ritenuto sussistente tale incertezza riguardo ai presupposti di accesso e di cessazione dal regime dei contribuenti minimi.
Art. 2, d.lgs. n. 446/1997
L'IRAP è dovuta quando l'attività è esercitata con autonoma organizzazione. Nel caso concreto tale requisito è stato escluso, non essendo presenti dipendenti o collaboratori e non risultando un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile.
Art. 1, commi 96, 99 e 111, legge n. 244/2007
Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste; cessa invece dall'anno stesso quando i ricavi superano di oltre il 50 per cento il limite previsto. In quest'ultimo caso il regime ordinario si applica per i tre anni successivi.
Il superamento del limite dei ricavi comporta la cessazione del regime agevolato e l'applicazione del regime ordinario secondo le modalità previste dalla legge. Ai fini della verifica relativa all'anno successivo non è necessario che l'accertamento dell'anno precedente sia definitivo: è sufficiente che sia efficace, anche se impugnato.
Art. 27, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972
Lo scorporo dell'IVA si applica quando il superamento del limite dei ricavi determina la cessazione del regime dei minimi nel corso dello stesso anno. Non è applicabile quando la cessazione deriva dalla perdita dei requisiti accertata in relazione all'anno precedente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9451/2016
L'autonoma organizzazione ai fini IRAP ricorre quando il contribuente è responsabile di una propria organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non meramente occasionale, oltre la soglia del collaboratore con mansioni esecutive o di segreteria.
Massime di principio
- Un accertamento tributario relativo a un'annualità precedente può produrre effetti sulla verifica dei requisiti fiscali dell'anno successivo anche prima del suo passaggio in giudicato, purché sia efficace e non sospeso.
- La perdita del regime agevolato può essere dichiarata sulla base di ricavi accertati dall'Ufficio; la definitività dell'accertamento precedente non è necessariamente richiesta per applicare il regime ordinario all'anno successivo.
- Il contribuente che intende neutralizzare presunzioni bancarie deve fornire una prova specifica, documentata e coerente della provenienza delle somme; nel caso concreto la correlazione tra prelievi dei genitori e versamenti è stata ritenuta sufficiente anche senza coincidenza temporale immediata.
- L'obiettiva incertezza interpretativa può escludere le sanzioni, ma non impedisce la conferma della maggiore imposta dovuta: debenza dell'imposta e punibilità della violazione sono questioni distinte.
- L'IRAP non è automaticamente dovuta da chi esercita un'attività autonoma: occorre dimostrare un'autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile, valutando dipendenti, collaboratori e beni strumentali.
- Lo scorporo dell'IVA è applicabile solo nei casi e nei periodi espressamente previsti dalla disciplina del regime dei minimi, in particolare quando il superamento della soglia avviene nel corso dell'anno; non opera automaticamente per ogni decadenza dal regime.
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