Sentenza del 02/10/2017 n. 384 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - Iva-Irap - Accertamento in base a Studi di Settore - Preventivo contraddittorio tra ufficio e contribuente - Onere probatorio in tema di giustificazione dello scostamento rispetto agli standards presuntivi - Assolvimento da parte del contribuente - Illegittimità della pretesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. L'accertamento basato esclusivamente sullo Studio di Settore non può essere mantenuto quando, nel corso del contraddittorio preventivo, il contribuente abbia assolto il proprio onere probatorio fornendo spiegazioni idonee a giustificare lo scostamento rispetto al reddito presunto dagli standard.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento ai fini IVA e IRAP fondato sugli Studi di Settore, sostenendo di avere fornito, durante l'obbligatorio contraddittorio endoprocedimentale, adeguate giustificazioni dello scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli standard parametrico-statistici.
Norme richiamate
Disciplina degli Studi di Settore
Gli Studi di Settore costituiscono strumenti presuntivi e non determinano automaticamente il reddito imponibile. Il loro risultato deve essere valutato considerando la situazione concreta del contribuente.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Prima dell'emissione dell'accertamento fondato sugli Studi di Settore, l'ufficio deve instaurare un contraddittorio con il contribuente. Le giustificazioni fornite devono essere esaminate e, se idonee a spiegare lo scostamento, possono impedire la validità della pretesa.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli Studi di Settore non prova da solo l'esistenza di un maggior reddito: rappresenta una presunzione che deve essere verificata nel contraddittorio.
- Il contribuente deve partecipare al contraddittorio e fornire elementi concreti, documentati e coerenti con la propria situazione economica e gestionale.
- Se le giustificazioni offerte spiegano in modo plausibile lo scostamento, l'ufficio non può fondare l'accertamento sulla sola applicazione automatica dello standard.
- L'amministrazione finanziaria deve motivare adeguatamente il mancato accoglimento delle spiegazioni del contribuente; in assenza di tale valutazione, l'accertamento può risultare illegittimo.
- In casi analoghi, è quindi essenziale conservare e produrre documentazione relativa alle specifiche condizioni dell'attività, come calo della domanda, eventi straordinari, struttura dei costi, marginalità e caratteristiche territoriali o aziendali.
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