Sentenza del 02/10/2017 n. 219 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Registro - Sistema del cd. prezzo valore - Pertinenza di immobile ad uso abitativo - Evidenza, nell'atto d'acquisto, del vincolo pertinenziale - Occorre - Distanza fisica tra la pertinenza e l'immobile residenziale - Elemento non decisivo - Vincolo economico-funzionale tra le due cose - Sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento di una maggiore imposta di registro, sostenendo che il regime del prezzo-valore previsto dall'art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005 non fosse applicabile al garage acquistato contestualmente all'abitazione, poiché situato a circa tre chilometri di distanza. Il contribuente sosteneva invece che il garage fosse una pertinenza dell'immobile abitativo, considerata l'indisponibilità di autorimesse vicine e la necessità funzionale del bene in una località balneare soggetta a sovraffollamento estivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stato riconosciuto che la distanza fisica tra abitazione e garage non esclude di per sé il vincolo pertinenziale. Per qualificare un bene come pertinenza è sufficiente l'esistenza di un collegamento economico-funzionale stabile con l'immobile principale; non è necessario un collegamento strutturale o materiale. Di conseguenza, il garage ha potuto beneficiare del regime del prezzo-valore applicabile all'acquisto dell'abitazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 497, legge n. 266/2005
La disciplina del prezzo-valore può applicarsi anche alle pertinenze dell'abitazione, purché il vincolo pertinenziale sia effettivo e adeguatamente dimostrato.
Sentenza della Corte di cassazione n. 391 del 15 febbraio 2017
È noto che il collegamento tra i due beni, quello principale e quello pertinenziale, non è di tipo materiale, ma di natura economico-funzionale.
La qualificazione come pertinenza non richiede contiguità fisica o collegamento strutturale con l'immobile principale. Anche un garage o un ripostiglio distante può essere pertinenza se destinato durevolmente al servizio dell'abitazione.
Massime di principio
- La distanza tra l'immobile abitativo e il bene accessorio non è, da sola, decisiva per escludere il rapporto pertinenziale.
- Occorre dimostrare un vincolo economico-funzionale concreto, stabile e durevole tra bene principale e pertinenza.
- È opportuno indicare espressamente nell'atto di acquisto il vincolo pertinenziale e la destinazione del bene al servizio dell'abitazione.
- Elementi come l'assenza di garage nelle immediate vicinanze, le caratteristiche della zona e le esigenze oggettive dell'abitazione possono contribuire a dimostrare il rapporto pertinenziale.
- Il regime del prezzo-valore può estendersi alla pertinenza anche quando questa non sia materialmente adiacente all'abitazione, purché il collegamento funzionale sia reale e provato.
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