Sentenza del 02/10/2017 n. 970 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, con cui l’Agenzia aveva determinato redditi imponibili sulla base di spese per consumi, utenze, immobili, veicoli e incrementi patrimoniali, anche in considerazione dell’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. In appello ha riproposto le contestazioni relative alla violazione del contraddittorio, all’inidoneità degli indici di capacità contributiva e, soprattutto, alla nullità degli avvisi per difetto di valida sottoscrizione, poiché il funzionario firmatario non risultava munito di una delega nominativa, temporalmente determinata e adeguatamente motivata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello principale del contribuente, ritenendo invalida la delega di firma utilizzata per sottoscrivere gli avvisi. La delega prodotta dall’Agenzia era generica, non nominativa, priva di termine di efficacia e fondata su una motivazione organizzativa non sufficiente; il successivo atto di organizzazione dell’ufficio non colmava tali carenze. Di conseguenza, gli avvisi di accertamento sono stati annullati integralmente. L’appello incidentale dell’Agenzia, volto a contestare la riduzione degli imponibili riconosciuta in primo grado per la vendita di un terreno, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 5.000 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva, inclusi determinati coefficienti e parametri di spesa.
Decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 10 novembre 1992
Prevedono coefficienti e parametri utilizzabili nell’accertamento sintetico del reddito.
Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli accertamenti sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante "la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato". L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione e gli altri elementi prescritti.
La sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario diverso dal capo dell’ufficio è valida solo se sorretta da una delega idonea. La delega deve individuare specificamente il delegato, indicare la durata e rendere comprensibili le ragioni organizzative che la giustificano.
Art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241
La sentenza distingue la nullità tributaria dal regime generale della nullità degli atti amministrativi previsto dalla legge sul procedimento amministrativo, ritenendo applicabile la disciplina speciale tributaria.
Art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato per evidenziare che il regime generale della nullità degli atti amministrativi non si applica automaticamente agli atti tributari, soggetti alla disciplina speciale prevista dalle norme fiscali.
Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I vizi dell’atto tributario, anche quando qualificati come nullità dalla legge fiscale, devono essere fatti valere tempestivamente mediante ricorso entro il termine previsto per l’impugnazione; decorso tale termine, l’atto si consolida.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenze nn. 20628/2015, 22803/2015 e 25017/2015
La delega di firma o di funzioni deve essere nominativa, motivata, temporalmente delimitata e provenire dal capo dell’ufficio. Una delega impersonale o riferita genericamente alla qualifica ricoperta dal funzionario non è sufficiente e comporta l’invalidità della sottoscrizione dell’avviso.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è firmato da un funzionario diverso dal capo dell’ufficio, l’Amministrazione deve poter dimostrare l’esistenza di una delega valida e riferibile proprio al firmatario.
- Una delega generica, riferita a categorie di funzionari o a una posizione organizzativa senza indicazione nominativa, può essere ritenuta invalida, soprattutto se non indica la durata e le ragioni concrete della delega.
- Un semplice ordine di servizio che descrive l’organizzazione interna dell’ufficio non equivale necessariamente a una valida delega di firma e non sana, da solo, l’assenza di una delega nominativa.
- Il contribuente deve contestare il difetto di sottoscrizione entro il termine previsto per impugnare l’atto; il vizio non può normalmente essere fatto valere indefinitamente dopo la definitività dell’avviso.
- Se l’avviso viene annullato per un vizio formale o originario della sottoscrizione, non è necessario esaminare le contestazioni relative alla quantificazione del reddito o alla correttezza dei parametri utilizzati.
- L’annullamento integrale degli avvisi rende privo di interesse l’appello incidentale dell’Amministrazione relativo soltanto alla determinazione dell’imponibile.
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