Sentenza del 02/10/2017 n. 962 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposta sulla pubblicità - presupposto - cartelli apposti su cabine automatiche per fototessere - sussiste - equiparazione a sede commerciale - -non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità applicata a cartelli e cassonetti luminosi collocati all'esterno di una cabina automatica per fototessere. Ha sostenuto che tali mezzi costituissero insegne di esercizio, dirette esclusivamente a indicare l'attività svolta, e che, avendo una superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati, dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dalla normativa. In appello ha inoltre sostenuto che la cabina non dovesse necessariamente costituire la sede primaria o secondaria dell'impresa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento di 216 euro, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi. Ha stabilito che i pannelli apposti su una cabina automatica non beneficiano dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio: la cabina non è qualificabile come sede dell'attività commerciale e i pannelli, in quanto strumenti pubblicitari che raffigurano prodotti o marchi, non costituiscono vere e proprie insegne di esercizio. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare alla resistente 500 euro per le spese del giudizio d'appello.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, primo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
L'esenzione richiede sia che il mezzo costituisca una vera insegna di esercizio, sia che contraddistingua la sede effettiva dell'attività. Non si applica ai pannelli pubblicitari collocati su distributori o cabine automatiche, quando tali strutture non rappresentano la sede dell'impresa.
Art. 2-bis, comma 1, della legge n. 75/2002
Esenzione per le insegne di esercizio di superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati.
Il limite dimensionale non è sufficiente, da solo, a ottenere l'esenzione: il mezzo deve comunque possedere i requisiti sostanziali di un'insegna di esercizio e riferirsi alla sede dell'attività.
Art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
Condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
La parte che perde il giudizio può essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla controparte.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiamato in relazione al principio di sinteticità degli atti e alla possibilità di fare rinvio agli atti processuali già esaminati.
Art. 132, comma 2, n. 4, del codice di procedura civile
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità non basta che il messaggio abbia una superficie inferiore al limite previsto: occorre che si tratti effettivamente di un'insegna di esercizio e non di un messaggio promozionale o di un'esposizione del marchio o dei prodotti.
- Un distributore automatico o una cabina automatica, collocati presso luoghi diversi dalla sede dell'impresa, non sono normalmente equiparabili alla sede commerciale dell'attività ai fini dell'esenzione.
- La rappresentazione di prodotti, marchi o servizi sui pannelli esterni tende a essere qualificata come pubblicità, anche quando il pannello è integrato nella struttura che consente l'erogazione del servizio.
- La qualificazione fiscale dipende dalla funzione concreta del mezzo: indicare stabilmente la sede dell'attività può integrare un'insegna; promuovere prodotti, marchi o servizi presso il pubblico integra invece un mezzo pubblicitario soggetto a imposta.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può privilegiare l'orientamento più recente e prevalente della Corte di Cassazione, soprattutto se riferito a strutture automatiche analoghe.
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