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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17149/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società assicurativa aveva concluso con una banca veneta un complesso accordo del 18 dicembre 2012, comprensivo di un contratto di partecipazione e di un contratto di distribuzione in esclusiva di prodotti assicurativi. Nell'assetto negoziale la banca si era obbligata, al ricorrere di determinate condizioni, a riacquistare o a far riacquistare a terzi le azioni proprie rimaste invendute dopo la conversione di un prestito obbligazionario convertibile, al prezzo prefissato. La società assicurativa aveva esercitato le facoltà previste, ma la banca non aveva dato esecuzione all'impegno, invocando il sopravvenuto mutamento della disciplina sugli acquisti di azioni proprie e la necessità di autorizzazione ai sensi del regolamento UE n. 575/2013. La società aveva quindi convenuto la banca per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al pagamento del valore delle azioni, oppure il risarcimento del danno. Dopo l'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca originaria, il processo era stato riassunto anche nei confronti della banca cessionaria dell'azienda bancaria. In cassazione la ricorrente deduceva, con quattro motivi, la violazione delle regole di interpretazione contrattuale e delle norme sulla cessione di azienda bancaria, sostenendo in sintesi: che il contratto di partecipazione dovesse essere qualificato come preliminare e non come negozio collegato; che gli obblighi di riacquisto non fossero compresi nel perimetro delle passività trasferite alla cessionaria; che l'art. 3 d.l. n. 99/2017 non si applicasse al caso perché la controparte era investitore professionale e non cliente retail; che la prestazione promessa avesse natura di rimborso di mutuo o comunque che il mancato riacquisto desse luogo a responsabilità risarcitoria autonoma. La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili, il terzo infondato e il quarto in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che il credito azionato rientrava tra i debiti esclusi dalla cessione perché connesso alle operazioni di commercializzazione di azioni della banca, e che tale esclusione comprendeva anche i debiti risarcitori derivanti dall'inadempimento dell'impegno di riacquisto.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a sovvertire l'accertamento di merito sul collegamento negoziale e sull'interpretazione delle clausole contrattuali, rilevando la carenza di specificità e il tentativo di ottenere un nuovo esame del merito. Ha poi escluso che l'art. 3 d.l. n. 99/2017 consentisse il trasferimento alla banca cessionaria del debito derivante dal riacquisto delle azioni o del correlato risarcimento, chiarendo che la norma sottrae alla cessione sia le passività connesse alla commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate, sia quelle nascenti dalla violazione della disciplina sui servizi di investimento, e che tale esclusione opera anche se il soggetto coinvolto è un investitore professionale. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di Milano, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla qualificazione del contratto, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione utile a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché non idonea a scardinare l'interpretazione data dai giudici di merito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le regole di ermeneutica contrattuale possono essere sindacate in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente i canoni violati e il modo della loro violazione; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 10 t.u.b.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto decisivo il combinato disposto con il contratto di cessione e con la disciplina della cessione dell'azienda bancaria.

  • art. 3 d.l. n. 99 del 2017

    La norma esclude dalla cessione sia i debiti delle banche venete verso azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate, sia quelli derivanti dalla violazione della normativa sui servizi di investimento; l'esclusione comprende anche i debiti risarcitori connessi all'inadempimento delle operazioni di commercializzazione.

  • art. 3.1.2 contratto di cessione aziendale

    Interpretato nel senso che le passività trasferite riguardavano solo i debiti inerenti e funzionali all'esercizio dell'attività bancaria, con ulteriore rilievo delle specifiche esclusioni contrattuali riferite ai contenziosi con azionisti e obbligazionisti subordinati.

  • art. 3.1.4 contratto di cessione aziendale

    Considerato decisivo perché escludeva dal perimetro della cessione i contratti di distribuzione e le passività connesse alla commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate.

  • art. 3, lett. b), d.l. n. 99 del 2017

    È stata letta come previsione che sottrae alla cessione tutte le passività correlate alla negoziazione di azioni e obbligazioni subordinate, indipendentemente dal rispetto della disciplina sui servizi di investimento.

  • art. 34, par. 1, lett. a), dir. 2014/59/UE

    Richiamata per ribadire che, nella logica della risoluzione bancaria, gli azionisti sono i primi a sopportare le perdite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina processuale vigente.

Massime di principio

  • La censura in cassazione dell'interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito usare il ricorso per ottenere un nuovo esame del fatto.
  • L'accertamento della natura e degli effetti del collegamento negoziale è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • Nella cessione dell'azienda bancaria, il perimetro delle passività trasferite si determina tenendo conto sia delle clausole contrattuali di cessione sia della disciplina speciale di settore; restano escluse le obbligazioni espressamente sottratte dal contratto o dalla legge.
  • L'esclusione dalla cessione dei debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalla commercializzazione dei titoli comprende anche i debiti sostitutivi o risarcitori che sorgano per il mancato adempimento dell'impegno di riacquisto o di prestazioni analoghe.
  • L'interpretazione della disciplina sulla risoluzione bancaria privilegia la stabilità del sistema finanziario e può comportare che le perdite gravino anzitutto sugli azionisti, senza che ciò sia superato dalla qualifica di investitore professionale del soggetto coinvolto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniContenzioso tributarioConto correnteIntermediazione finanziaria
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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