Cassazione Penale, Ordinanza n. 02016/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena su richiesta per più reati, tra cui detenzione di cocaina e marijuana. Il ricorso contestava soltanto l'omessa riqualificazione della detenzione di cocaina ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La censura mirava dunque a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, ritenuta più lieve, senza però indicare in modo puntuale le ragioni di tale diversa sussunzione e facendo leva su profili di fatto e probatori non immediatamente ricavabili dal capo di imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso di sentenza di patteggiamento, l'impugnazione per cassazione è ammessa per erronea qualificazione giuridica del fatto solo quando l'errore emerga in modo immediato e palese dal capo di imputazione, dalla succinta motivazione della sentenza e dai motivi di ricorso. Poiché la deduzione richiedeva passaggi fattuali e valutativi non desumibili con immediatezza dagli atti e, inoltre, il ricorrente non aveva neppure esposto le ragioni della diversa qualificazione invocata, il ricorso è stato respinto come inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto di impugnazione
utilizzato per la definizione camerale del ricorso dichiarato inammissibile
consente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento solo per erronea qualificazione giuridica del fatto
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per la detenzione di cocaina e marijuana contestata nel caso
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
qualificazione più lieve invocata dal ricorrente per la detenzione di cocaina
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il criterio della condanna alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammissibile il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto solo quando l'errore sia immediatamente e macroscopicamente desumibile dal testo dell'imputazione e della decisione, senza necessità di accertamenti fattuali o valutazioni probatorie.
- Non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, richieda una rivalutazione di aspetti fattuali o probatori non evidenti dal capo di imputazione e dalla motivazione sintetica della sentenza di patteggiamento.
- Il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni della pretesa diversa sussunzione giuridica del fatto; in mancanza di tali deduzioni il motivo è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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