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Sentenza

Sentenza n. 2854/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento della determinazione R.G. n. 3816 del 17.12.2025, pubblicata sulla Piattaforma Telematica in data 12.1.2026, in relazione alla procedura CIG B80C58EAF0, con cui la Stazione Unica Appaltante - Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città metropolitana di Milano ha aggiudicato alla società controinteressata la "procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente (MISP), ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del sito "ex snia via groane snc" nel comune di Cesano Maderno (mb), finanziato con le risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR) e/o dal piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNC), missione 2 componente 4 investimento 3.4 "bonifica del suolo dei siti orfani", in favore del comune di Cesano Maderno (MB)”; della nota del 17.12.2025, con cui, ai sensi degli art. 29 e 90, comma 1 lett. c) del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., è stata comunicata la determinazione R.G. n. 3816 di aggiudicazione della procedura telematica in favore degli odierni controinteressati, atti impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, in parte qua e nei limiti dell'interesse, tutti i verbali della procedura di gara e, in particolare, il verbale di 5° seduta riservata e 7° seduta di gara del 10.12.2025, nonché il rigetto tacito manifestato dalla Stazione Appaltante sull'istanza di riesame del 22.12.2025; della nota prot. n. 1800/2026 del 16.1.2026 con cui la Stazione Unica Appaltante – Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano ha dato riscontro all’istanza di riesame formulata dalla Aseco S.r.l. in data 22.12.2025, atto impugnato con i secondo motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta telematica per lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente di un sito contaminato, connessa a interventi PNRR/PNC, e successivo rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e il successivo diniego di autotutela deducendo, in primo luogo, l'illegittima riduzione del punteggio inizialmente attribuito per la certificazione aziendale relativa alla parità di genere. La certificazione prodotta era stata rilasciata da un organismo accreditato presso un organismo indipendente non rientrante, secondo la stazione appaltante, nel sistema degli organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e degli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento EA MLA. La ricorrente ha sostenuto che la lex specialis non prevedesse il requisito poi richiesto dall'amministrazione, che fosse stata illegittimamente integrata in via interpretativa e che dovesse comunque essere svolta una verifica sostanziale di equivalenza ai sensi dell'Allegato II.8 al d.lgs. 36/2023. Con il primo atto di motivi aggiunti ha inoltre dedotto la mancata esclusione del RTI aggiudicatario per asserita carenza, in capo alla mandante Itinera, del requisito di idoneità professionale e dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sul presupposto che l'autorizzazione posseduta coprisse un importo inferiore alla quota percentuale di lavori dichiarata. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato il formale rigetto dell'istanza di autotutela, riproponendo le censure sulla certificazione di parità di genere e deducendo vizi derivati e autonomi.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla certificazione di parità di genere, ha ritenuto legittima l'attribuzione di punteggio nullo e la successiva rettifica del punteggio, poiché il disciplinare prevedeva il punteggio aggiuntivo per una certificazione conforme alla UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un soggetto accreditato secondo il sistema previsto dal Regolamento (CE) n. 765/2008. Il certificato prodotto dalla ricorrente proveniva invece da un organismo accreditato presso un ente non firmatario degli accordi MLA-EA e MLA-IAF e non risultava valido secondo il quadro normativo applicabile. Non vi era stata integrazione della lex specialis, poiché il requisito discendeva dalla disciplina vigente e dal criterio tabellare D.3 del disciplinare. Il TAR ha escluso anche l'applicazione del principio di equivalenza: il criterio di gara era puntuale e non consentiva l'introduzione di certificazioni diverse, né la ricorrente aveva provato una concreta equivalenza, comunque insufficiente rispetto ai requisiti formali inderogabili. È stata respinta anche la censura relativa alla qualificazione della mandante Itinera. Il requisito di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali doveva essere riferito alle specifiche lavorazioni per le quali l'iscrizione era necessaria, non automaticamente alla quota percentuale di partecipazione al RTI. Poiché tali lavorazioni avevano entità minoritaria e il requisito risultava soddisfatto, la mandante era qualificata; inoltre, il contratto di avvalimento era stato prodotto e non era stato utilizzato per coprire l'iscrizione oggetto di contestazione. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della Città Metropolitana, del Comune e della controinteressata, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori per ciascuna parte; le spese con le amministrazioni statali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara era una procedura aperta telematica disciplinata dal Codice dei contratti pubblici.

  • art. 29 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della comunicazione dell'aggiudicazione tramite piattaforma telematica.

  • art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento della comunicazione della determinazione di aggiudicazione.

  • art. 6.1 del disciplinare di gara

    Individuava il requisito di idoneità professionale contestato dalla ricorrente con riferimento alla mandante del RTI aggiudicatario.

  • art. 6.4 del disciplinare di gara

    È stato interpretato secondo la funzione del requisito, riferendolo alle lavorazioni per le quali l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali era effettivamente richiesta, senza automatica coincidenza con la quota percentuale di partecipazione al RTI.

  • Allegato II.8 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne invocava l'applicazione per ottenere una verifica sostanziale di equivalenza della certificazione; il TAR ha escluso che potesse condurre all'ammissione della certificazione non conforme ai requisiti formali previsti.

  • art. 14 Regolamento (CE) n. 765/2008

    Richiede, secondo il TAR, che il soggetto certificatore sia accreditato nell'ambito del sistema europeo di accreditamento e dei relativi meccanismi di riconoscimento, requisito non soddisfatto dall'organismo che aveva rilasciato la certificazione prodotta.

  • art. 46-bis d.lgs. 198/2006

    Costituisce la base normativa della certificazione della parità di genere rilevante ai fini premiali nelle commesse pubbliche.

  • d.P.C.M. 29 aprile 2022

    Stabilisce i requisiti procedurali per il rilascio della certificazione della parità di genere, inclusi l'accreditamento del soggetto certificatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e la conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e UNI/PdR 125:2022.

  • UNI/PdR 125:2022

    Definisce il sistema di gestione e gli indicatori per la certificazione della parità di genere; il disciplinare attribuiva il punteggio premiale soltanto a certificazioni conformi a tale riferimento e rilasciate da soggetti adeguatamente accreditati.

  • art. 12-bis, comma 4, d.lgs. 68/2022

    Richiamato per la partecipazione al giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei cui rapporti le spese sono state compensate.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis attribuisce un punteggio premiale per una certificazione tecnica o di sistema, la certificazione è valutabile soltanto se rilasciata secondo i requisiti formali e sostanziali espressamente previsti dal disciplinare e dalla disciplina normativa di settore, inclusa l'abilitazione e l'accreditamento dell'organismo certificatore.
  • L'esclusione dal punteggio di una certificazione rilasciata da un organismo non accreditato secondo il sistema previsto dal Regolamento (CE) n. 765/2008 non costituisce integrazione postuma della lex specialis quando il requisito discende già dal criterio di gara e dalla normativa applicabile.
  • Il principio di equivalenza non consente di sostituire una certificazione espressamente richiesta dalla lex specialis con una certificazione proveniente da un organismo privo dei requisiti di accreditamento prescritti, soprattutto quando la disciplina settoriale stabilisce requisiti formali inderogabili e l'operatore non prova una concreta equivalenza.
  • Nei raggruppamenti temporanei, il requisito di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere verificato in relazione alle specifiche lavorazioni per le quali l'iscrizione è necessaria e all'effettivo oggetto delle prestazioni, senza desumere automaticamente l'insufficienza del requisito dalla sola coincidenza o sproporzione rispetto alla quota percentuale di partecipazione al raggruppamento.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAmbiente
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiRaggruppamenti temporanei e consorzi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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