Cassazione Penale, Ordinanza n. 31729/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito, disponendo altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato dalla recidiva specifica indicata in sentenza. Con due distinti atti difensivi venivano dedotti, da un lato, vizio di motivazione sulla ritenuta altruità dei beni sottratti e, dall'altro, violazione di legge in ordine alla sussistenza della responsabilità penale. Un ulteriore motivo, proposto da altro difensore, censurava in modo generico la dichiarazione di responsabilità, senza specificare gli elementi posti a fondamento della doglianza. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi manifestamente infondati, perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p., avendo valorizzato una querela redatta dal teste che aveva assistito al furto e aveva avvisato le persone offese; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, in quanto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata quale titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello.
Aggravante contestata unitamente al furto, richiamata nella pronuncia impugnata.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti delineati dalla norma; nella specie la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da tali vizi.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di tali requisiti rende il motivo generico e inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si risolve in una mera contrapposizione valutativa, senza evidenziare un effettivo deficit argomentativo nei limiti dell'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la parte deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a base della doglianza, altrimenti il motivo è generico e inammissibile ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la motivazione della sentenza impugnata risulti logicamente corretta e il ricorrente non prospetti censure idonee a scardinarla.
- Ai fini della conferma della responsabilità per furto, la valorizzazione di elementi probatori come la querela del teste che ha assistito al fatto può essere sufficiente, se la motivazione di merito ne dia conto in modo coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31705/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31707/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31708/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31709/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31711/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31713/2025 del 23/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →