Cassazione Penale, Sentenza n. 39449/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 05/06/2025 che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.). Sostiene che le intercettazioni e gli altri elementi probatori sono stati interpretati erroneamente: l'impresa di Caruso sarebbe stata oggetto di estorsione da parte della cosca e non partecipe a un rapporto di reciproci vantaggi; espressioni captate quali "impresa mia", "lavora per noi" vanno lette come segni di soggezione ed estorsione; la quota citata nelle conversazioni (40%) sarebbe la ripartizione del racket territoriale e non una compartecipazione volontaria; alcune conversazioni sono state male interpretate (la ditta non avrebbe partecipato ad alcuni appalti citati); sono stati inoltre trascurati elementi a favore del ricorrente (denunce e danneggiamenti subiti). Contesta anche l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari e rileva lacune procedurali per mancato deposito di verbali d'interrogatorio e documenti utili alla valutazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato. Ha individuato una carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata: il Tribunale del riesame si è fermato alle intercettazioni senza verificare concretamente se e in che misura le condotte del ricorrente abbiano determinato vantaggi per la cosca né se vi fosse un rapporto sinallagmatico di reciproci vantaggi (dunque la distinzione tra imprenditore-colluso e imprenditore-vittima non è stata adeguatamente motivata). Mancano accertamenti concreti su aggiudicazioni/appalti, subappalti, pagamenti e sul nesso causale tra condotta e rafforzamento del sodalizio. Per queste ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio in cui la posizione del ricorrente dovrà essere rivalutata alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati e con verifica più completa del materiale probatorio.
Norme richiamate
Articolo richiamato come norma che regola il concorso nel reato; usato insieme all'art. 416-bis per definire la partecipazione a condotte comuni verso il reato mafioso
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui il concorso esterno richiede un nesso causale tra condotta dell'agente e l'evento tipico (conservazione, agevolazione o rafforzamento del sodalizio)
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173 disp. att.
Richiamato per i limiti di estensione dell'esposizione dei motivi del ricorso (limiti stretti nella esposizione dei motivi davanti alla Corte)
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola)
Interpretazione giurisprudenziale richiamata: per integrare il concorso esterno è necessario un rapporto di reciproci vantaggi tra imprenditore e cosca (do ut des), con incremento della potenza finanziaria o del prestigio della cosca
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 33704 del 18/04/2025, Bono)
Richiamata per puntualizzare la distinzione tra imprenditore 'colluso' e imprenditore 'vittima' sulla base della parità negoziale e della libera volontà vs soggezione e intimidazione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000, Cangialosi)
Citata per indicare che la protezione o i benefici ottenuti dall'impresa possono rientrare nell'ambito del concorso esterno se integrano vantaggi effettivi derivanti dall'accordo con la cosca
Massime di principio
- Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario accertare non solo pagamenti o contatti, ma un nesso causale tra la condotta dell'imprenditore e l'evento di rafforzamento, conservazione o agevolazione del sodalizio.
- Deve emergere un rapporto di reciproci vantaggi (do ut des) per qualificare l'imprenditore come 'colluso'; se invece l'imprenditore è soggiogato dall'intimidazione e subisce estorsioni senza ricevere vantaggi reali, deve essere considerato 'vittima'.
- Le intercettazioni vanno lette nel loro contesto e integrate, quando possibile, con accertamenti documentali oggettivi (atti di gara, esiti di aggiudicazione, subappalti, pagamenti) per verificare l'effettivo vantaggio derivante alla cosca o all'impresa.
- Indizi significativi (es. conversazioni che parlano di percentuali, interessi su appalti) richiedono verifica di attendibilità e riscontri fattuali nella ordinanza cautelare: non bastano suggestioni non seguite da accertamenti concreti.
- Segnalazioni di estorsione, denunce e danneggiamenti subiti dall'imprenditore sono elementi rilevanti da valutare a supporto della tesi della vittima e possono contrastare l'ipotesi di collusione.
- La valutazione della sussistenza e attualità delle esigenze cautelari richiede che il giudice motivi anche sulla contemporaneità del pericolo e sull'effettiva necessità della misura, specialmente quando l'imputazione si riferisce a fatti non recenti.
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