Sentenza n. 673/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio, T.F.S., dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis D.L. 387/1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza computo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis D.L. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e della relativa indennità di buonuscita, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis D.L. 387/1987, oltre alla corresponsione delle somme aggiuntive, interessi e rivalutazione. Hanno dedotto che il beneficio non era stato riconosciuto dall'INPS nonostante le richieste presentate. L'INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver liquidato il TFS sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza, e ha dedotto la decadenza dal beneficio. Secondo l'istituto, l'art. 6-bis, comma 2, riconoscerebbe il beneficio al personale cessato a domanda solo se la domanda di collocamento in quiescenza fosse stata presentata entro il 30 giugno dell'anno in cui erano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che l'unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS è l'ente previdenziale competente, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha distinto il regime dell'art. 6-bis D.L. 387/1987, relativo alla determinazione della base di calcolo del TFS del personale delle forze di polizia, dalla disciplina dei requisiti per la pensione di anzianità. Il comma 2 dell'art. 6-bis richiede il possesso di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ma non collega automaticamente il beneficio alle successive modifiche della disciplina pensionistica. La cessazione a domanda non esclude quindi il beneficio quando ricorrano i due requisiti previsti dalla norma. Il termine del 30 giugno non è stato interpretato come termine decadenziale: dal combinato disposto dei commi 2 e 3 risulta funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo, non a precludere definitivamente il diritto al beneficio; una decadenza, per la sua natura incisiva, avrebbe dovuto essere prevista espressamente. Il TAR ha pertanto accertato il diritto dei ricorrenti al computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e ha condannato l'INPS al pagamento delle somme conseguenti, oltre interessi legali. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali, computabili anche nella base di calcolo del TFS, al personale delle forze di polizia in possesso dei requisiti previsti; il comma 2 si applica anche a chi chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 6-bis, comma 2, D.L. 387/1987
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo e non comporta, in assenza di un'espressa previsione, la decadenza dal diritto al beneficio.
art. 6-bis, comma 3, D.L. 387/1987
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda
La disposizione, letta con il comma 2, conferma che il termine per la presentazione della domanda disciplina la decorrenza del collocamento a riposo.
art. 1911, comma 3, D.Lgs. 66/2010
Richiama l'applicazione dell'art. 6-bis D.L. 387/1987 al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare.
art. 4, comma 2, D.Lgs. 165/1997
Riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
La disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 81 Cost.
Il principio di copertura finanziaria non impedisce il riconoscimento del beneficio quando esiste una norma di copertura e il giudice interpreta e applica la disciplina vigente.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente una motivazione mediante richiamo a precedenti conformi.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis D.L. 387/1987, ai fini della liquidazione del TFS, spetta al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, purché ricorrano i requisiti espressamente stabiliti dalla norma.
- La disciplina dei sei scatti ai fini del TFS è distinta da quella dei requisiti per la pensione di anzianità; le successive modifiche della normativa previdenziale non modificano automaticamente i requisiti numerici previsti dall'art. 6-bis D.L. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, D.L. 387/1987 non determina la decadenza dal beneficio in assenza di un'espressa previsione legislativa; letto in combinato disposto con il comma 3, esso è funzionale alla determinazione della decorrenza del collocamento a riposo.
- L'ente previdenziale competente è legittimato passivamente ed è il soggetto obbligato a corrispondere il TFS, anche quando la liquidazione sia stata effettuata sulla base dei dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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