Cassazione Penale, Sentenza n. 12708/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna alla pena di C 5.000 per il reato di ingresso e soggiorno illegale (art. 10‑bis D.Lgs. 286/1998) per varie censure: (1) violazione di legge per il ritardato deposito della motivazione della sentenza (art. 32 D.Lgs. 274/2000); (2) vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D.Lgs. 274/2000, richiesta formulata anche con memoria difensiva ex art. 121 c.p.p.; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha respinto il motivo relativo al ritardo nel deposito della motivazione ritenendolo manifestamente infondato (il ritardo non produce nullità ma incide sui termini di impugnazione). Ha invece accolto il motivo relativo al difetto di motivazione in ordine alla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità ex art. 34 D.Lgs. 274/2000, constatando che il Giudice di Pace non ha dato alcun cenno nella motivazione alle deduzioni contenute nella memoria difensiva e non ha espresso alcuna pronuncia sull'istituto. Ha ritenuto infondato o generico il motivo sulle attenuanti generiche. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 34 D.Lgs. 274/2000 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio; per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10‑bis
Qualifica e sanziona l'ingresso e il soggiorno illegale dello straniero nello Stato; norma materiale su cui si fonda la condanna contestata.
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32
Stabilisce il termine per il deposito della motivazione da parte del Giudice di Pace (quindici giorni se la motivazione non è dettata a verbale). La Corte ha interpretato che il mancato rispetto del termine non determina nullità ma incide sui termini di impugnazione.
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34
Prevede la causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che, se richiesta e applicabile, il giudice deve pronunciarsi espressamente; l'omessa pronuncia sul punto determina l'annullamento con rinvio.
Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)
Consente alla Corte di Cassazione di annullare con rinvio per nuovo giudizio quando vi sia vizio di motivazione; applicato per disporre il rinvio ad altro Giudice di Pace per la pronuncia sulla causa di improcedibilità.
Codice di procedura penale, art. 121
Regola il deposito di memorie difensive; rilevante perché la richiesta di applicazione dell'art. 34 era stata formulata anche mediante memoria ex art. 121 c.p.p., e tale deduzione doveva essere valutata e motivata dal giudice.
Massime di principio
- Il ritardo nel deposito della motivazione da parte del Giudice di Pace non comporta automaticamente la nullità della sentenza; incide invece sui termini per proporre impugnazione: l'impugnazione dovrà essere proposta nei termini previsti decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito.
- Se la difesa formula la richiesta di applicazione della causa di non procedibilità per particolare tenuità (art. 34 D.Lgs. 274/2000), il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente su tale richiesta nella motivazione; l'omessa pronuncia integra vizio che giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- L'assenza di una pronuncia esplicita sul punto non è sanabile evocando un rigetto implicito nella motivazione: il giudice deve motivare specificamente il rigetto della causa di non procedibilità.
- Le richieste difensive rilevanti (es. applicazione di cause di non procedibilità) dovrebbero risultare chiaramente dagli atti e dal dibattimento, eventualmente confermate mediante memoria, perché il giudice sia tenuto a valutarle e motivarle.
- Le censure generiche prive di specificità e di prova dell'effettiva richiesta in dibattimento (per esempio sulle attenuanti generiche) sono inammissibili o destinate a essere respinte per carenza di autosufficienza probatoria.
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