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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24281/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte processuale)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per correggere l'ordinanza della Corte di cassazione n. 24951/2020, che in una controversia di responsabilità civile da diffamazione aveva rigettato il ricorso delle controparti avverso una sentenza d'appello favorevole al ricorrente. Secondo l'istanza, l'ordinanza da correggere conteneva un errore nella parte narrativa, perché affermava che il ricorrente non avesse svolto difese nel giudizio di cassazione, mentre egli sosteneva di avere tempestivamente notificato il controricorso, di averne effettuato il deposito in cancelleria e di aver depositato anche memoria. Chiedeva dunque la correzione del provvedimento e del dispositivo. La Corte ha però ritenuto che il vizio dedotto non riguardasse una mera svista materiale di redazione, ma la stessa formazione del giudizio sull'attività difensiva svolta, sicché, se effettivamente sussistente, avrebbe potuto integrare un errore di fatto revocatorio e non un errore materiale correggibile. Per questa ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la contestazione proposta non fosse emendabile mediante il rimedio della correzione, perché incidente non sulla mera estrinsecazione grafica del provvedimento ma sul contenuto del giudizio. Ha inoltre precisato che il ricorso per correzione non può essere convertito in revocazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese e comunque il procedimento di correzione non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio invocato per la correzione dell'errore materiale; la Corte ne circoscrive l'ambito ai soli errori di redazione o di esteriorizzazione non incidenti sul contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma che disciplina la revocazione per errore di fatto, utilizzabile quando l'errore investe la formazione del giudizio e non la sola manifestazione esterna del provvedimento.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la correzione serve a eliminare semplici errori materiali o omissioni formali, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale utilizzata per la trattazione del procedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per escludere che il provvedimento che conclude il procedimento di correzione abbia natura decisoria impugnabile con ricorso straordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato con riferimento alla misura del contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando vi sia una divergenza evidente tra la volontà del giudice e la sua mera estrinsecazione formale, senza incidenza sul contenuto sostanziale della decisione.
  • Se il vizio dedotto attiene alla percezione di un fatto processuale e alla conseguente formazione del giudizio, il rimedio esperibile non è la correzione materiale ma, ricorrendone i presupposti, la revocazione per errore di fatto.
  • Il ricorso per correzione non può essere trasformato in un diverso mezzo di impugnazione, perché la correzione presuppone la correttezza del decisum e mira solo a emendarne dati espressivi errati.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è, di regola, una parte vittoriosa e una soccombente, sicché non segue una statuizione sulle spese in senso ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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