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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21683/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, ha fissato la pena base in mesi sei di reclusione anziché fare riferimento alla pena base fissata dal giudice di primo grado (mesi quattro). Il motivo denuncia vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale nel calcolo della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: la pena base era stata erroneamente fissata in mesi sei. Una volta dichiarato estinto il reato di cui all'art. 75, comma 1, la Corte d'appello avrebbe dovuto fare riferimento alla pena base di mesi quattro fissata dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa. Applicando la diminuzione per le generiche già riconosciuta in appello (un terzo), la Cassazione ha rideterminato la pena in mesi due e giorni venti di reclusione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, procedendo alla rideterminazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 477-482 cod. pen.

    Reati contestati al ricorrente; la pena base relativa a tali fatti era stata fissata in primo grado in mesi quattro di reclusione e tale determinazione doveva essere presa a riferimento dopo l'esclusione del reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011.

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Il reato previsto da questa norma è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; l'estinzione comporta che il fatto non rileva più ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando la ricostruzione di merito lo permette, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio; norma invocata per correggere il calcolo sanzionatorio.

Massime di principio

  • Se in appello viene dichiarata l'estinzione per prescrizione di uno dei reati, nella rideterminazione della pena il giudice d'appello deve riferirsi alle statuizioni non impugnate del giudice di primo grado; in assenza di impugnazione della parte pubblica, la pena base fissata in primo grado prevale.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando le conclusioni del giudice di merito e i dati di fatto consentono una immediata e precisa quantificazione del trattamento sanzionatorio.
  • Le diminuzioni per le circostanze generiche si applicano sulla pena base effettiva residua; se il giudice di merito ha già quantificato la percentuale di riduzione (es. un terzo), tale criterio va mantenuto a meno che non sussistano ragioni per modificarlo.
  • La prescrizione estingue il reato e incide nel calcolo complessivo della pena: l'assenza di tempestiva impugnazione da parte dell'accusa rende vincolanti per il giudice degli appelli le determinazioni non contestate del primo grado.
  • In casi di pluralità di reati e contestazioni di continuazione, occorre prima individuare le pene base residue dopo l'esclusione degli illeciti estinti e poi applicare le eventuali diminuzioni per continuazione e per le generiche secondo le modalità prescritte dalla legge.

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