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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3574/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20-04-2020 che aveva respinto l'istanza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. (decreto penale n. 62/2014, ammenda per violazione dell'art. 279 d.lgs. 152/2006). Il ricorrente contestava che il giudice avesse ritenuto ostativa la pendenza di due procedimenti penali per fatti commessi entro il biennio successivo all'esecutività del decreto penale, sostenendo che la condizione ostativa può sussistere solo se la commissione del nuovo reato sia stata accertata con decisione irrevocabile, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza e rinviando per nuovo esame. Ha affermato il principio di diritto secondo cui l'estinzione del reato ex art. 460, comma 5, c.p.p. è preclusa solamente quando la commissione di un delitto o contravvenzione della stessa indole, nel termine di legge, sia stata accertata con sentenza irrevocabile (anche se pronunciata oltre il termine). La mera pendenza di procedimenti o la presenza di condanne non definitive non sono sufficienti a impedire l'estinzione; il giudice del rinvio dovrà verificare l'esistenza di condanne divenute irrevocabili nel periodo pertinente.

Norme richiamate

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    La causa estintiva prevista opera se nel termine di legge non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole; secondo la Cassazione, l'effetto ostativo si verifica solo quando la commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma analogica richiamata per i casi di patteggiamento; interpretata nello stesso senso dell'art. 460, comma 5, in ordine alla necessità di un accertamento definitivo della responsabilità per far sorgere l'ostatività.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza che giustifica l'esigenza che l'effetto ostativo si fondi su condanne definitive e non su mere pendenze o condanne non definitive.

  • Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188

    Attuazione della direttiva (UE) 2016/343 che rafforza elementi di tutela della presunzione d'innocenza; richiamato dalla Cassazione quale elemento rafforzativo della scelta interpretativa favorevole all'esigenza di irrevocabilità.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla declaratoria di estinzione: tale pronuncia ha natura dichiarativa e ricognitiva dell'effetto estintivo che opera ipso iure quando ricorrono i presupposti di legge.

  • art. 168, cod. pen.

    Norma sulla revoca della sospensione condizionale della pena: la Corte esclude l'estendibilità analogica di tale meccanismo all'estinzione del reato, ritenendo non applicabile una revoca automatica analoga.

  • Corte costituzionale, ordinanza n. 107 del 25/02/1998

    Richiamata in supporto dell'interpretazione secondo cui l'effetto ostativo rispetto all'estinzione richiede l'accertamento definitivo della responsabilità e non si fonda sulla mera esistenza di procedimenti pendenti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'estinzione ex art. 460, comma 5, c.p.p. (decreto penale) o ex art. 445, comma 2, c.p.p. (patteggiamento), non basta la mera pendenza di procedimenti o l'esistenza di registrazioni nei carichi pendenti: l'ostatività si determina solo se la commissione del reato è stata accertata con sentenza irrevocabile.
  • Il giudice dell'esecuzione, investito della declaratoria, svolge un ruolo ricognitivo: deve verificare la presenza di condanne definitive nel periodo di osservazione; se non ve ne sono, deve riconoscere l'estinzione anche se fossero pendenti procedimenti ancora non definitivi.
  • La presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) è criterio interpretativo fondamentale: si evita così di trattare l'indagato/imputato, per gli effetti estintivi, come se fosse già colpevole in assenza di sentenza definitiva.
  • Se successivamente alla declaratoria di estinzione intervenisse una sentenza irrevocabile di condanna per fatti commessi nel termine, la decisione esecutiva può essere rivista (revocata) in presenza di nuovi elementi di fatto o di diritto sopravvenuti, nel rispetto dei limiti di legge (esame caso per caso).
  • In pratica, chi chiede l'estinzione deve far verificare dal giudice dell'esecuzione l'assenza di condanne definitive nel periodo; in caso di procedimenti pendenti ma senza condanne irrevocabili, la domanda è generalmente accoglibile.

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