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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05909/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione della controparte; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. È stato inoltre disposto che nulla fosse liquidato per le spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato tra una società di leasing e una società utilizzatrice nel 2006. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatrice e, tenendo conto dei pagamenti già eseguiti, aveva condannato la società di leasing a restituire una somma alla controparte. In appello, la società di leasing chiedeva la riforma integrale della decisione; la controparte proponeva appello incidentale. La Corte d'appello, in parziale riforma, rideterminava il credito dovuto in favore della società utilizzatrice. La società di leasing ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 1230 c.c. sulla novazione, lamentando che la Corte territoriale avesse applicato il tasso di indicizzazione del contratto originario anziché quello previsto dall'accordo integrativo quater, facendo rivivere obbligazioni estinte; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 1384 c.c. sulla riduzione equitativa della clausola penale e l'omesso esame di un fatto decisivo. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    È richiamato come base del provvedimento monitorio-sommario emesso dal Tribunale in primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per indicare la fissazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio con il rito camerale accelerato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 1230 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sulla novazione contrattuale, assumendo che la Corte d'appello ne abbia fatto falsa applicazione.

  • art. 1384 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sulla riduzione equitativa della clausola penale, deducendone la violazione.

Massime di principio

  • Se, nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deposita rituale rinuncia al ricorso e la controparte vi aderisce, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La rinuncia accettata al ricorso comporta la chiusura del giudizio di legittimità e, in assenza di statuizioni ulteriori, non dà luogo alla liquidazione delle spese.
  • I motivi di ricorso fondati su violazione di legge in materia contrattuale restano assorbiti quando intervenga rinuncia rituale al ricorso prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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