Sentenza n. 1228/2026 - Napoli, Sezione 6
RICORSO RICALCOLO SEI SCATTI SUL TFS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo e mancata riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato in quiescenza a domanda il 29 gennaio 2013 dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, ha chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo del TFS mediante inclusione dei cosiddetti sei scatti stipendiali, ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina applicabile e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, richiamando l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'estensione del beneficio al personale cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. L'INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto, assumendo quale decorrenza la cessazione dal servizio o la comunicazione del prospetto di liquidazione. Il Ministero della Difesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il ricorrente ha inoltre depositato tardivamente una memoria di replica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e ne ha disposto l'estromissione, rilevando che l'unico soggetto obbligato alla liquidazione e corresponsione del TFS è l'INPS. Ha dichiarato inutilizzabile la memoria di replica depositata tardivamente, ritenendo perentori i termini per il deposito di memorie e documenti previsti dall'art. 73 c.p.a. Nel merito, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS e ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che il diritto alla riliquidazione del TFS sia soggetto alla prescrizione quinquennale e che, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, il dies a quo possa coincidere con la comunicazione del prospetto di liquidazione o, in caso di pagamento rateale, con l'ultimo ordinativo di pagamento, avente efficacia interruttiva. Tuttavia, l'onere di allegare e provare la data del prospetto o dell'ultima rata, quale fatto impeditivo o modificativo dell'eccezione di prescrizione, gravava sul ricorrente. Poiché il ricorso e la documentazione erano privi di tali allegazioni e prove, il giudice ha potuto fare riferimento soltanto alla data certa del 29 gennaio 2013, indicata dalle parti, ritenendo prescritto il diritto alla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 3 aprile 2024. L'accoglimento dell'eccezione ha assorbito l'esame della spettanza sostanziale dei sei scatti e delle ulteriori questioni, incluse quelle di legittimità costituzionale prospettate dall'INPS. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Il comma 2 estende l'applicazione del beneficio "anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile".
Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS spetta anche al personale delle Forze di polizia cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale.
Il diritto all'indennità di buonuscita e alla relativa riliquidazione è soggetto alla prescrizione quinquennale.
Concorre a fondare il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla buonuscita.
L'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale può costituire atto di riconoscimento del debito con efficacia interruttiva della prescrizione.
A fronte dell'eccezione di prescrizione, il creditore deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'eccezione, inclusi i fatti interruttivi o la diversa decorrenza del termine.
Le parti devono fornire gli elementi di prova che siano "nella loro disponibilità".
Il giudice non può supplire d'ufficio alla mancata prova di fatti decisivi nella disponibilità della parte, quale la data di ricezione del prospetto o di pagamento dell'ultima rata del TFS.
È richiamato, insieme all'art. 64 c.p.a., quale fondamento delle regole processuali sull'onere della prova.
Le parti possono presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza fino a venti giorni liberi.
I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori; gli atti depositati tardivamente sono inutilizzabili.
Il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
La disposizione è stata richiamata per dichiarare tardivo il deposito della memoria di replica effettuato oltre l'orario limite.
Massime di principio
- Il diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali spetta anche al personale delle Forze di polizia cessato a domanda, se il dipendente ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno previsto per la domanda non è decadenziale.
- Il diritto alla riliquidazione del TFS è soggetto alla prescrizione quinquennale; per le azioni di riliquidazione, il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere, individuabile nella comunicazione del prospetto di liquidazione o, in caso di pagamento rateale, nell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
- Quando il debitore eccepisce la prescrizione, il creditore deve allegare e provare i fatti che ne impediscono o modificano l'efficacia, inclusa la data successiva di decorrenza del termine o l'atto interruttivo; tale onere non può essere colmato dai poteri istruttori officiosi del giudice se la prova è nella disponibilità della parte.
- L'eccezione di prescrizione è validamente proposta con l'allegazione dell'inerzia del titolare; l'erronea individuazione, da parte del debitore, del dies a quo o della durata del termine non impedisce al giudice di individuare autonomamente la corretta disciplina sulla base degli elementi ritualmente acquisiti.
- Nei termini processuali previsti dall'art. 73 c.p.a., memorie e documenti depositati tardivamente sono inutilizzabili, poiché i relativi termini hanno natura perentoria.
- La controversia relativa alla liquidazione o riliquidazione del TFS deve essere instaurata nei confronti dell'ente previdenziale obbligato alla corresponsione, mentre il Ministero di appartenenza del dipendente è privo di legittimazione passiva.
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