Cassazione Penale, Ordinanza n. 13056/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie e denunciando un preteso travisamento del fatto. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione in relazione all'art. 603 c.p.p., contestando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa alla Cassazione, e ha escluso la possibilità di prospettare un travisamento del fatto nei termini invocati. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, osservando che la corte territoriale aveva motivato il diniego evidenziando l'assenza di elementi positivi e che l'incensuratezza, da sola, non basta a giustificarne la concessione. Infine ha considerato manifestamente infondato il motivo sulla rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p., richiamando il principio per cui la rinnovazione dibattimentale in appello è eccezionale e non necessaria quando il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che dia conto dell'assenza di elementi o circostanze positive; l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente a fondarle.
La rinnovazione del dibattimento in appello ha carattere eccezionale e va disposta solo se il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti; in caso di rigetto, la motivazione può anche essere implicita nella struttura argomentativa della sentenza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quando non siano esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il travisamento del fatto non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte di cassazione una sovrapposizione della propria valutazione a quella compiuta nei giudizi di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato; l'incensuratezza non costituisce, da sola, ragione sufficiente per concederle.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è una misura eccezionale, ammissibile solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; quando la decisione di merito mostra che gli elementi acquisiti sono sufficienti, il diniego può risultare anche implicitamente motivato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende se non emergono profili tali da escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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