Cassazione Civile, Ordinanza n. 26755/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
In primo grado alcuni coeredi avevano convenuto in giudizio altri familiari occupanti di un immobile, chiedendone il rilascio, la cancellazione di formalità pregiudizievoli gravanti sul bene e il risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene stesso. Il tribunale aveva accolto le domande e liquidato il danno in euro 20.000. In appello uno degli occupanti aveva prodotto un decreto di trasferimento dell'immobile in favore di un terzo aggiudicatario in una successiva procedura esecutiva, e la corte territoriale aveva riformato parzialmente la decisione: aveva rigettato la domanda di rilascio, ma aveva confermato il risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile, rideterminando la somma in euro 12.000 sulla base della presumibile spesa per locare altro immobile dal 2009 al 2014. Il ricorrente ha censurato tale quantificazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello aveva erroneamente confuso la data di decesso della dante causa, commisurando il danno a un periodo più esteso di quello realmente rilevante, e che la liquidazione era comunque del tutto apodittica, priva di indicazione dei criteri di stima adottati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che la corte di merito aveva erroneamente calcolato il periodo di mancato godimento assumendo come data di decesso della dante causa il 2014, mentre il decesso era incontestatamente avvenuto nel 2009, e che la liquidazione del danno in euro 2.400 annui era stata effettuata senza alcuna motivazione sui criteri valutativi impiegati, con connotazione di arbitrarietà. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai capi investiti dal ricorso, con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato solo come rito introduttivo del giudizio di primo grado.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
la liquidazione equitativa del danno deve comunque essere sorretta da un percorso motivazionale che renda intelligibile il criterio seguito e non può essere arbitraria.
richiamato come norma sostanziale sul danno risarcibile, la cui quantificazione deve essere corretta e motivata.
richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle risultanze di causa.
richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
la censura è stata prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nella liquidazione equitativa del danno il giudice di merito deve indicare, sia pure sinteticamente, i criteri seguiti e gli elementi di fatto posti a base della stima; una quantificazione meramente apodittica è censurabile in cassazione.
- Se la misura del danno dipende dalla durata del pregiudizio, l'erronea individuazione del dies a quo o del dies ad quem incide sulla correttezza della liquidazione e impone la cassazione della decisione.
- La risarcibilità del danno da mancato godimento di un immobile non esonera il giudice dall'obbligo di ancorare la stima a dati oggettivi o comunque verificabili, evitando importi arbitrari.
- Quando la motivazione sulla quantificazione del danno è viziata nei punti decisivi, la Corte di cassazione può cassare con rinvio per un nuovo esame della misura del risarcimento.
Come è indicizzato
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