Cassazione Penale, Sentenza n. 23206/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza affermando violazione dell'art. 270 c.p.p. per avere ritenuto utilizzabili intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento come "corpo del reato" ai fini del reato di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio (artt. 110, 326 c.p.). Sostiene che le informazioni fornite non erano riservate (anche una seconda società, Geax Group, forniva le stesse informazioni) e che non ha percepito somme da De Salvatore, per cui la conversazione non poteva integrare materialmente il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la censura sollevata imponga una penetrante rivalutazione di merito (valutazione del contenuto e della rilevanza delle intercettazioni e della loro interazione con il resto del materiale probatorio), sindacato non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che l'error in procedendo invocato non ricorre, poiché non si tratta di omissione di prova decisiva ma di contestazione della rilevanza probatoria che richiederebbe un esame di merito. Si conferma che in primo grado l'imputato era stato assolto per insussistenza del fatto (art. 615-ter) e che il concorso in rivelazione di segreto d'ufficio era stato dichiarato estinto per prescrizione. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento al reato per il quale in primo grado l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto; la sentenza impugnata ha confermato l'assoluzione.
Art. 326 (rivelazione di segreto d'ufficio) contestato in concorso con art. 110; la Corte d'appello ha dichiarato la non procedibilità per prescrizione relativamente a tale reato.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità di intercettazioni acquisiste in altro procedimento; la Corte ha ritenuto che la censura imponga valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
art. 129 comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata la prevalenza del criterio che limita il sindacato della Cassazione sui fatti e sulle prove; il comma 2 è invocabile per pronunciarsi nel merito solo in presenza di evidente innocenza, requisito non soddisfatto nel caso.
art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato il concetto giurisprudenziale di error in procedendo relativo all'omessa assunzione di prova decisiva; la Corte distingue tra omissione di prova decisiva (che può costituire error in procedendo) e contestazione della valutazione di rilevanza di una prova già assunta, quest'ultima non sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- La Cassazione non è competente a riformare valutazioni probatorie che richiedono un penetrante esame di merito: le censure che implicano rivalutazione del contenuto delle prove (es. conversazioni intercettate) sono generalmente inammissibili.
- L'error in procedendo rileva quando c'è omissione di una prova decisiva (capace di cambiare significativamente il giudizio); non si estende alle contestazioni sulla rilevanza attribuita a prove già assunte.
- Quando la decisione impugnata è un proscioglimento o una dichiarazione di estinzione per prescrizione, il sindacato di merito in Cassazione è ulteriormente limitato e, per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il ricorrente deve dimostrare l'evidenza dell'innocenza, requisito difficile da raggiungere senza un approfondito esame probatorio.
- La contestazione dell'utilizzabilità di intercettazioni acquisite in procedimento diverso può richiedere un'analisi complessa della loro rilevanza e del rapporto con il resto del compendio probatorio; tali questioni vanno principalmente affrontate nei gradi di merito.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento a cassa delle ammende).
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