Cassazione Penale, Ordinanza n. 05880/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il controllo di legittimità non ha quindi inciso sulla decisione di merito, che rimane ferma nella parte in cui escludeva l'ipotesi lieve in relazione alla detenzione di cocaina.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 11/04/2025. Dal testo emerge che in appello era stata confermata una condanna in materia di stupefacenti, con esclusione dell'ipotesi lieve. Il ricorso lamentava, in sostanza, la mancata applicazione della fattispecie lieve, ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata aveva valorizzato una valutazione complessiva del fatto: non solo il quantitativo di cocaina detenuta, ma anche le modalità e circostanze dell'azione, il possesso di una consistente somma di denaro incompatibile con lo stato di disoccupazione e il numero di telefonate ricevute durante il controllo, ritenute indice di stabile dedizione all'attività illecita.
Norme richiamate
La fattispecie concreta riguarda la detenzione di cocaina e l'esclusione dell'ipotesi lieve sulla base di una valutazione complessiva di quantità, modalità del fatto e indici sintomatici di inserimento nell'attività di spaccio.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso contro l'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti è inammissibile se si risolve in una critica generica o meramente fattuale alla valutazione già compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione del fatto come non lieve può fondarsi su una valutazione complessiva che consideri, oltre al dato quantitativo della sostanza, anche le modalità della condotta, il possesso di denaro incompatibile con la situazione personale dell'imputato e ulteriori indici sintomatici di stabile dedizione allo spaccio.
- Quando la motivazione di merito è congrua ed esaustiva, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di appello nella rivalutazione del fatto e degli indici probatori.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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