Cassazione Civile, Ordinanza n. 20619/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un infermiere dipendente dell'ASL, addetto a turni h 24, ha chiesto che l'indennità di turno prevista dal CCNL di comparto fosse computata anche nella retribuzione spettante per le ferie annuali. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che la nozione eurounitaria di retribuzione ferie includa le voci stabilmente collegate alle mansioni e non solo gli emolumenti occasionali; nel caso concreto l'indennità di turno incideva in misura non marginale, pari a circa il 6% della retribuzione giornaliera. L'ASL ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 e di varie disposizioni del CCNL sanità 2016-2018 e del previgente CCNL, sostenendo che l'indennità di turno spetterebbe solo in caso di effettiva rotazione del personale e di effettiva prestazione del servizio, non essendo dovuta durante le ferie; ha inoltre sostenuto che l'incidenza del 6% sarebbe del tutto minima e non idonea a produrre effetti dissuasivi sul godimento del riposo feriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, secondo la nozione eurounitaria di retribuzione durante le ferie, devono essere incluse le voci pecuniarie collegate in modo stabile all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, escluse solo quelle occasionali o accidentali. Ha richiamato la prevalenza del diritto dell'Unione e il meccanismo di disapplicazione della norma interna contrastante, osservando che la contrattazione collettiva non può escludere dalla retribuzione feriale una voce non meramente marginale se ciò rischia di disincentivare il godimento delle ferie. Ha inoltre precisato che la valutazione della non marginalità dell'incidenza del 6% è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione per violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ASL alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
impone che durante le ferie annuali sia mantenuta una retribuzione tale da non scoraggiare il lavoratore dal fruire del riposo; comprende le voci retributive collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale.
norma interna invocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina del riposo feriale, ma recessiva rispetto alla nozione eurounitaria di retribuzione per ferie in caso di contrasto.
art. 33, co. 1, CCNL comparto sanità 2016-2018
richiamato dalla ricorrente per sostenere che nel periodo feriale non siano dovute particolari indennità di turno o notturne se richiedono effettiva prestazione del servizio.
art. 86, co. 3, CCNL comparto sanità 2016-2018
"effettiva rotazione del personale"; "assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuato"
invocato per sostenere che l'indennità di turno spetti solo in presenza di effettiva rotazione e non durante le ferie.
art. 23, co. 4, CCNL 19.4.2004
richiamato insieme alle norme contrattuali precedenti per affermare che durante le ferie non sono corrisposte le particolari indennità di turno o notturne che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio.
art. 19 CCNL 1.9.1995
norma contrattuale evocata per il medesimo principio di esclusione delle indennità legate all'effettiva prestazione dal trattamento feriale.
art. 36, co. 3, Cost.
utilizzato come base costituzionale del diritto a ferie annuali retribuite, letto in combinazione con la disciplina eurounitaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di ferie annuali retribuite, la retribuzione deve includere tutte le voci pecuniarie stabilmente collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, restando escluse soltanto quelle meramente occasionali o accidentali.
- Le clausole della contrattazione collettiva che escludano dal trattamento economico feriale voci retributive non marginali, quando il loro mancato computo sia idoneo a disincentivare il godimento delle ferie, devono essere disapplicate se contrastano con la disciplina eurounitaria.
- La valutazione circa la non marginalità dell'incidenza di una voce retributiva sulla retribuzione ordinaria è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sotto forma di violazione di legge.
- In caso di contrasto tra disciplina interna e normativa eurounitaria direttamente applicabile e interpretata dalla Corte di giustizia, il giudice nazionale deve applicare la norma dell'Unione e disapplicare la disposizione interna incompatibile.
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