Cassazione Civile, Ordinanza n. 15970/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da tredici atti di pignoramento presso terzi notificati dall’agente della riscossione, fondati su dieci intimazioni di pagamento relative ad altrettante cartelle. Il debitore propose opposizione sostenendo che le cartelle non erano state validamente notificate e che i crediti fossero prescritti, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Dopo un accoglimento solo parziale in primo grado e il rigetto dell’appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La Corte di cassazione non esamina nel merito le censure, perché il ricorso è ritenuto inammissibile: l’atto introduttivo è gravemente lacunoso e non consente di comprendere lo svolgimento del processo, le censure svolte nei gradi di merito, le rationes decidendi delle sentenze impugnate, né gli atti e documenti su cui si fondano le doglianze. Inoltre, nel contesto di una opposizione esecutiva, manca l’indicazione dei terzi pignorati, elemento necessario per verificare l’integrità del contraddittorio. Le censure sono anche ritenute generiche, poiché la prima rinvia a più atti non riportati e la seconda non indica specificamente le norme violate né il fatto storico omesso e decisivo.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquida a favore della controricorrente Euro 5.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, e lo condanna altresì al pagamento della somma di Euro 5.100,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo temeraria l’impugnazione. Dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per indicare la difesa personale del ricorrente, senza specifiche statuizioni interpretative
in patente violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione completa e autosufficiente dei fatti, delle censure, delle decisioni di merito e degli atti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità
mezzo che non può riguardare le contestazioni ex art. 617 cod. proc. civ.
richiamato per escludere che l’appello potesse investire determinate contestazioni esecutive
violazione dell’art. 102 c.p.c.
nelle opposizioni esecutive può essere necessario il contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari
ai sensi dell’art.331 c.p.c.
l’integrazione del contraddittorio è possibile solo se i litisconsorti necessari siano esattamente individuabili
a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza
ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c.
la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare abuso del processo e giustificare una sanzione equitativa senza necessità di accertare dolo o colpa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
indicato come parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato
art. 6 CEDU
richiamato nel bilanciamento tra accesso alla tutela giurisdizionale e strumenti dissuasivi contro impugnazioni dilatorie
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere, in modo chiaro e completo, l’esposizione del fatto processuale, delle domande e difese dei gradi di merito, delle decisioni impugnate e degli atti/documenti su cui si fondano i motivi; la mancanza di tali elementi rende il ricorso inammissibile.
- Nelle opposizioni esecutive il ricorso deve indicare con precisione i litisconsorti necessari, così da consentire alla Corte la verifica del contraddittorio e, se del caso, l’ordine di integrazione; l’omissione di tale indicazione comporta inammissibilità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici: non è sufficiente il generico rinvio ad atti non trascritti o l’asserzione di errori del giudice di merito senza indicazione delle norme violate e del fatto storico decisivo omesso.
- La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile può essere qualificata come abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a una somma equitativa, quale sanzione pubblicistica, indipendentemente dalla prova del dolo o della colpa.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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