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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10924/2025 del 25/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Due soggetti che si qualificavano creditori di una persona fisica hanno agito per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto con cui il debitore aveva istituito un trust, ritenendolo pregiudizievole della garanzia patrimoniale. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato la decisione, rigettando anche l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità o vizio motivazionale della sentenza d'appello per un errato riferimento cronologico alla data di costituzione in giudizio ai fini della prescrizione; 2) violazione dell'art. 2903 c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria dovesse decorrere dalla data di stipula e non da quella di trascrizione/pubblicità dell'atto, con conseguente maturazione del termine; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e della Convenzione dell'Aja, assumendo che l'atto istitutivo del trust non sia attaccabile in revocatoria, essendo revocabile solo l'eventuale atto dispositivo di trasferimento al trustee; 4) omesso esame e violazione degli artt. 2901, 2645-ter e 2740 c.c., lamentando la mancata prova del consilium fraudis e della scientia damni e sostenendo che il trust avesse natura solutoria e non gratuita, anche per la previsione di un compenso per il trustee.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, qualificando l'errore sulla data di costituzione in giudizio come mero refuso non idoneo a rendere incomprensibile la motivazione. Ha respinto il secondo richiamando l'orientamento secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria, il termine quinquennale ex art. 2903 c.c. decorre dal momento in cui l'atto è divenuto conoscibile dai terzi tramite pubblicità, in combinato disposto con l'art. 2935 c.c. Ha respinto il terzo ribadendo che l'azione revocatoria può colpire anche l'atto istitutivo del trust, quando esso è strettamente connesso al trasferimento e alla segregazione patrimoniale dei beni. Ha dichiarato inammissibile il quarto per novità delle questioni, non risultando che i temi relativi alla natura solutoria/onerosità dell'atto e alla prova dell'elemento soggettivo fossero stati introdotti nel giudizio di merito. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per difetto di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'atto istitutivo di trust può essere oggetto di azione revocatoria se pregiudica la garanzia patrimoniale dei creditori e si inserisce in un'operazione di segregazione dei beni

  • art. 2903 c.c.

    il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria va coordinato con l'art. 2935 c.c. e decorre quando l'atto è divenuto opponibile/conoscibile dai terzi mediante pubblicità

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; per l'azione revocatoria ciò avviene quando l'atto è reso conoscibile ai terzi

  • art. 2740 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della garanzia patrimoniale generale, ma non fondante l'accoglimento

  • art. 2645-ter c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente, senza che la Corte ne fondi la decisione

  • art. 2644 c.c.

    la trascrizione svolge, oltre agli effetti tipici sui conflitti tra aventi causa, una funzione di pubblicità verso i terzi rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione

  • art. 2643 c.c.

    richiamato quale norma che elenca gli atti soggetti a trascrizione

  • art. 2913 c.c.

    richiamato per evidenziare che la trascrizione assolve anche ad altri effetti rispetto alla revocatoria

  • art. 2914 c.c.

    richiamato per il medesimo profilo di pubblicità e conflitti tra soggetti

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del denunciato vizio di motivazione/nullità della sentenza

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato come norma sui vizi che non determinano nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto come motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 345 c.p.c.

    le questioni nuove proposte in appello sono inammissibili

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata in apertura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale fonte di modifica dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

  • art. 2, comma 2, Convenzione dell'Aja

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la distinzione tra trust e atto dispositivo, ma non accolto come limite alla revocatoria

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria, il dies a quo della prescrizione quinquennale va individuato nel momento in cui l'atto pregiudizievole è divenuto conoscibile dai terzi mediante pubblicità legale, in combinazione con il principio dell'art. 2935 c.c.; non è sufficiente il mero perfezionamento interno dell'atto se la sua opponibilità esterna non è ancora realizzata.
  • L'azione revocatoria può essere proposta anche contro l'atto istitutivo di trust quando esso sia strettamente connesso al trasferimento dei beni e alla loro segregazione patrimoniale; la distinzione tra atto istitutivo e atto dispositivo non impedisce, di per sé, di colpire l'operazione nel suo complesso.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei gradi di merito, salvo siano rilevabili d'ufficio; chi eccepisce l'errore deve anche indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nel giudizio precedente.
  • Un errore materiale o cronologico nella motivazione non determina cassazione quando, dal complessivo contenuto della sentenza, sia comunque possibile ricostruire con chiarezza la ratio decidendi e la conclusione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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