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Ordinanza

Ordinanza n. 517/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2624/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione della sentenza n. 2624/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, che la procura alle liti del 30 luglio 2025 era stata sottoscritta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi depositata come copia informatica insieme al ricorso e alla relata di notifica. La procura non indicava l'atto da impugnare, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione esaminata riguarda quindi l'idoneità della procura speciale nel processo amministrativo telematico e la possibilità di sanare il relativo vizio. In particolare, il Collegio ha valutato se la procura separata possa beneficiare della disciplina della procura considerata apposta in calce all'atto, nonostante l'assenza di una congiunzione materiale con il ricorso, e se il difetto possa essere rinnovato ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., oppure superato mediante errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la procura inidonea, perché priva degli elementi identificativi della specifica controversia. Ha precisato che la validità della procura generica apposta in calce o a margine al ricorso deriva, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, dal contesto documentale unitario e dalla relazione fisica tra procura e ricorso. La regola tecnica secondo cui la procura separata, della quale sia estratta copia informatica, si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce non elimina l'esigenza che, quando manca la congiunzione materiale tra i documenti, la procura contenga indicazioni sufficienti a individuare l'oggetto del mandato. Il Collegio ha inoltre escluso la rinnovabilità del vizio, richiamando l'orientamento dell'Adunanza Plenaria secondo cui l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha tuttavia ritenuto applicabile l'errore scusabile, poiché alla data del 30 luglio 2025 sussistevano obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, superate dall'intervento chiarificatore dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025. È stato quindi assegnato alla ricorrente un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea, contenente l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito del ricorso e il difensore che lo sottoscrive deve esserne munito.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La fictio della procura apposta in calce disciplina la modalità di certificazione dell'autografia nel processo telematico, ma non esonera la procura separata dall'indicazione degli elementi identificativi della controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la necessità che la procura speciale esista, quale requisito di ammissibilità, già al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Il beneficio può essere concesso eccezionalmente in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, che abbia reso più difficile l'esercizio del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, la procura rilasciata su foglio separato e depositata come copia informatica insieme al ricorso non è necessariamente valida per il solo fatto di essere considerata apposta in calce all'atto: se manca una congiunzione materiale con il ricorso, deve contenere elementi sufficienti a identificare la specifica controversia e la volontà rappresentativa del conferente.
  • La validità della procura speciale generica apposta in calce o a margine al ricorso si fonda sul contesto documentale unitario e sulla relazione fisica tra procura e ricorso; tale giustificazione non opera, allo stesso modo, quando procura e ricorso sono documenti distinti e non materialmente incorporati.
  • La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve sussistere, con contenuto idoneo, al momento della proposizione del ricorso; il relativo vizio non è ordinariamente sanabile mediante il potere di rinnovazione previsto dal combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura telematica, purché l'incertezza non sia imputabile alla parte e l'istituto sia applicato in modo eccezionale.
  • Quando viene concesso l'errore scusabile per un vizio della procura speciale, il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una nuova procura idonea, recante l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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