Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - del verbale della Commissione medica interforze di II istanza di -OMISSIS- presso il Comando Logistico dell'esercito Comando Sanità e Veterinaria n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 17 giugno 2025, con il quale la Commissione, riunitasi al fine di riesaminare la posizione riguardante il ricorrente PER IL SUO EVENTUALE INSERIMENTO NEI RUOLI CIVILI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, esprimeva il seguente giudizio medico legale: 1) non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto - da collocare in congedo assoluto ai sensi dell'art. 929 del D.lgs. 66/2010 2) la non idoneità permanente assoluta è determinata in misura prevalente da infermità che sulla base degli atti risulta non essere dipendente da causa di servizio 3) non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dell'A.D. ai sensi dell'art. 930 del D.lgs. 66/2010; 4) riduzione della capacità lavorativa generica secondo D.M. 5/02/1992 (disposizione IGESAN n° -OMISSIS-): 55%, limitatamente al punto 3) relativo alla non reimpiegabilità del ricorrente nelle corrispondenti aree funzionali dell’A.D., ai sensi dell'art. 930 del d.Lgs. 66/2010; - di ogni altro atto precedente, successivo, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio della Commissione Medica Interforze di II istanza che ha confermato la non reimpiegabilità del militare nelle corrispondenti aree funzionali dell'Amministrazione della Difesa
Esito
La controversia
Il ricorrente, già giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare per infermità non dipendente da causa di servizio e non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dell'Amministrazione della Difesa, aveva ottenuto da una precedente sentenza del TAR l'annullamento del primo giudizio limitatamente alla non reimpiegabilità. Il giudice aveva rilevato la carenza di adeguata motivazione e l'assenza di concreti riscontri fattuali, demandando alla Commissione una nuova valutazione sull'eventuale esclusione di ogni utilizzabilità lavorativa, compreso l'impiego nei ruoli civili, e sulla compatibilità della patologia con mansioni non operative, amministrative o di supporto. In sede di riesame, la Commissione ha nuovamente giudicato il ricorrente non reimpiegabile, motivando sulla base della ritenuta precarietà del compenso psicopatologico raggiunto, pur in assenza di stress lavoro-correlato. Con il nuovo ricorso il militare ha contestato tale valutazione per violazione della precedente pronuncia giurisdizionale e per erronea o insufficiente considerazione delle risultanze mediche, che attesterebbero un compenso clinico stabile, garantito dalla terapia farmacologica a rilascio prolungato, e la compatibilità con attività amministrative non operative.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento, ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico specialistico sulla stabilizzazione del quadro psicologico e sulla compatibilità delle condizioni cliniche con attività lavorative amministrative, tecniche o logistiche non operative. Ha quindi disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione affidata al Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Psichiatria 1 della ULSS 9 Scaligera, con facoltà di delega a un medico della struttura dotato di congrua specializzazione. Il verificatore dovrà esaminare la documentazione, visitare personalmente il ricorrente ed effettuare gli ulteriori accertamenti ritenuti utili, rispondendo se sussistano un compenso psicologico stabile e un recupero funzionale e se tali condizioni siano compatibili con attività amministrative, tecniche o logistiche non operative, indicando eventuali limitazioni o inidoneità. La verificazione dovrà concludersi entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza; la relazione dovrà essere depositata entro venti giorni dalla conclusione delle operazioni. Le parti potranno nominare propri consulenti, previamente avvisati delle visite e degli esami. La causa è stata rinviata alla prima udienza pubblica utile successiva al deposito della relazione.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 66/2010
non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali dell’A.D.
La disposizione costituisce il riferimento normativo del giudizio sulla possibilità di reimpiego del militare nelle corrispondenti aree funzionali dell'Amministrazione della Difesa; l'ordinanza dispone un accertamento tecnico per verificare se, alla luce delle condizioni cliniche, sussistano i presupposti per tale reimpiego.
art. 929 d.lgs. 66/2010
non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto - da collocare in congedo assoluto
È richiamato quale fondamento del giudizio di non idoneità permanente e del collocamento in congedo assoluto, profilo non contestato nel presente giudizio.
art. 19 c.p.a.
È richiamato quale base per la disposizione della verificazione tecnica.
art. 66 c.p.a.
È richiamato quale base per l'ammissione e la disciplina della verificazione, finalizzata all'accertamento specialistico delle condizioni cliniche e della compatibilità lavorativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle informazioni sanitarie contenute nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando il giudice annulla un giudizio di non reimpiegabilità di un militare per carenza di motivazione e di riscontri fattuali, la riedizione della valutazione sanitaria deve confrontarsi puntualmente con il contenuto conformativo della pronuncia e verificare in concreto l'eventuale compatibilità della patologia con mansioni civili, amministrative, tecniche o di supporto non operative.
- Qualora la decisione sulla reimpiegabilità dipenda da accertamenti specialistici relativi alla stabilizzazione di un quadro psicopatologico e al recupero funzionale, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a una struttura sanitaria pubblica dotata di competenza specialistica.
- La verificazione può comprendere l'esame della documentazione sanitaria, la visita personale dell'interessato e ogni ulteriore accertamento ritenuto utile dal verificatore, il quale può chiedere chiarimenti alle parti e acquisire documentazione necessaria.
- Nelle verificazioni aventi a oggetto dati sanitari, le parti possono nominare propri consulenti per assistere alle visite e agli esami, secondo le modalità e i termini stabiliti dal giudice.
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