Ordinanza n. 251/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0000623 del 24.05.2024 ed elenco ammessi alla prova scritta nella Regione Marche n. 0000666 del 05-06-2024; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 37; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l’'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all' adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16\10\2025, per l’annullamento: - del decreto USR Marche n. 1342 pubblicato in data 24 luglio 2025 di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18/12/2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Marche, nonché di tutte le e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e, con motivi aggiunti, graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria mancata ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli per dirigenti scolastici, contestando la graduatoria regionale degli ammessi, la prova preselettiva, il punteggio conseguito pari a 37, i quesiti somministrati e i relativi verbali, nonché le disposizioni del bando, del decreto ministeriale e del DPCM presupposti, nella parte in cui prevedono che alla prova scritta siano ammessi, per ciascuna regione, candidati in numero pari a tre volte i posti disponibili, oltre agli ex aequo e agli esonerati dalla preselezione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'ammissione alla prova scritta e la condanna in forma specifica, anche cautelare, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto dell'USR Marche di approvazione della graduatoria finale. Il giudizio comprende controinteressati non costituiti e un intervento ad opponendum. L'ordinanza non esamina nel merito le censure dedotte, ma rileva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, considerato l'elevato numero degli interessati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Marche del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'atto di intervento ad opponendum e dell'ordinanza, unitamente a un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, gli estremi degli atti impugnati, un sunto dei motivi, l'indicazione dei controinteressati e le modalità per seguire il processo. Le amministrazioni devono mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto dei termini comporta l'improcedibilità del gravame. Non è stata adottata alcuna decisione sulle domande di annullamento, ammissione o risarcimento, né sulla fondatezza dei motivi.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina dell'integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee in presenza di un numero elevato di controinteressati.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per autorizzare le modalità di notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato per consentire modalità particolari di notificazione, adeguate all'elevato numero dei destinatari e alle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Indicato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica; l'ordinanza non esamina tale domanda.
Massime di principio
- Quando un ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio verso gli altri controinteressati individuabili.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione del testo integrale degli atti processuali, dell'ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, accompagnati da un avviso contenente gli elementi necessari a identificare il giudizio e a consentirne la conoscibilità.
- Il giudice può subordinare la prosecuzione del giudizio al rispetto di termini perentori per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.
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