Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - dell’ammonimento del Questore della Provincia di Alessandria, n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-; - del divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi della Prefettura U.T.G. di Alessandria, prot. N.-OMISSIS- Area I DDA del 1° settembre 2021; - del decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso sportivo della Questura di Alessandria, nr. -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 7 ottobre 2021; - di ogni altro atto, presupposto o successivo a quelli provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ammonimento del Questore di Alessandria, divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ammonimento del Questore, del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e della revoca della licenza di porto di fucile, deducendo, tra l'altro, difetto di istruttoria e di motivazione. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la difesa dell'amministrazione sembrava fondarsi essenzialmente sulle dichiarazioni della persona ritenuta vittima di atti persecutori. Le amministrazioni hanno prodotto schermate di messaggi non ordinate cronologicamente e senza una ricostruzione complessiva della vicenda; gli ulteriori verbali depositati riguardavano soltanto la figlia della presunta vittima e un'amica della stessa. Il ricorrente, pur avendo contestato l'incompletezza dei messaggi, non aveva fornito elementi utili alla loro integrale ricostruzione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato all'amministrazione di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, eventuali ulteriori documenti relativi ai fatti di causa e di accompagnare il deposito con una relazione accurata, diretta a ricostruire la vicenda e a indicare chiaramente gli elementi in base ai quali l'amministrazione ha privilegiato la versione dei fatti della presunta vittima rispetto a quella del ricorrente. La decisione sul merito è stata rinviata a una data da individuarsi con successivo decreto presidenziale. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle persone coinvolte.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria del giudice amministrativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza camerale straordinaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando la legittimità di misure di pubblica sicurezza è contestata per difetto di istruttoria e motivazione, l'amministrazione deve mettere a disposizione del giudice una ricostruzione completa e coerente dei fatti, non limitandosi al deposito di documenti frammentari o di schermate non ordinate cronologicamente.
- L'amministrazione che fonda il provvedimento sulla prevalenza della versione dei fatti resa da una persona offesa deve indicare gli elementi istruttori e valutativi che giustificano tale prevalenza rispetto alla versione alternativa dell'interessato.
- In presenza di una base istruttoria lacunosa, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di ulteriori documenti e una relazione ricostruttiva dell'amministrazione prima di decidere il merito della domanda di annullamento.
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