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Ordinanza

Ordinanza n. 252/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 30232 del 24 maggio 2024 nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Campania; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 39; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\9\2025 per l’annullamento: - del decreto USR Campania n. 58017 pubblicato in data 31 luglio 2025 di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18/12/2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Campania, contenuta nell’allegato elenco (Allegato1), che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 3, dell’art. 10 del bando di Concorso, nonché di tutte le e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti.

Giustizia amministrativa202408093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria degli ammessi alla prova scritta e successiva graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici in Campania, oltre agli atti della prova preselettiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, lamentando la mancata inclusione dei propri nominativi, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui il bando, il decreto ministeriale, il DPCM autorizzativo, la prova preselettiva, il punteggio conseguito pari a 39 e i verbali di redazione o validazione dei quesiti. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare alla prova scritta e l'ammissione cautelare, nonché la condanna in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno in forma specifica. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche il decreto dell'USR Campania di approvazione della graduatoria finale. Poiché il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, mentre le graduatorie coinvolgono un numero elevato di candidati ammessi, il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria, della prova preselettiva o degli altri atti concorsuali. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Campania del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e degli avvisi contenenti le informazioni sul giudizio. Le pubblicazioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova degli adempimenti deve essere depositata entro i successivi 5 giorni. Il mancato rispetto dei termini è espressamente previsto a pena di improcedibilità del gravame. Le amministrazioni sono state ordinate di eseguire l'ordinanza e la Segreteria di comunicarla alle parti.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente modalità particolari di notificazione quando il numero dei destinatari rende difficoltosa la notificazione ordinaria.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio con modalità compatibili con l'elevato numero dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di autorizzare forme alternative di notificazione, tra cui i pubblici proclami, quando ricorrono le condizioni indicate nella decisione.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È richiamato dalle ricorrenti quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica; l'ordinanza non esamina tale domanda.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo è proposto soltanto contro alcuni dei controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte.
  • Il provvedimento che autorizza la notificazione per pubblici proclami deve individuare i contenuti essenziali della pubblicazione, inclusi autorità giudiziaria, numero di ruolo, parti, atti impugnati, sintesi dei motivi, controinteressati, modalità di consultazione del processo e testo integrale degli atti processuali.
  • Il giudice può fissare termini perentori sia per l'esecuzione della pubblicazione sia per il deposito della prova degli adempimenti, prevedendo l'improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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