Ordinanza n. 249/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento: - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato, laddove non figura il nominativo della ricorrente; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di inidoneità della ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 59/100, inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - del verbale d’aula della prova sostenuta in data 06.05.2024 presso il padiglione n. 7 della Nuova Fiera di Roma per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107; - dei provvedimenti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata organizzata la prova in parola e delegata a Formez PA la gestione delle operazioni selettive nonché ogni altra attività di supporto per l’espletamento della procedura; - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata dell’intera procedura selettiva, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 05.04.2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198 conv. con L. 24.02.2023 n. 14. Per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l’ammissione della ricorrente al corso intensivo di formazione di cui è causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12\6\2024 per l’annullamento previa sospensione: - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; P) del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\10\2024 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; T) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16\1\2026 per l’annullamento: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; V) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esiti della prova scritta e successivi atti della procedura selettiva per l'accesso al corso intensivo di formazione e per la formazione e rettifica della graduatoria nazionale di merito del concorso per dirigenti scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla prova scritta sostenuta il 6 maggio 2024 per l'accesso al corso intensivo di formazione previsto dalla normativa speciale sul concorso per dirigenti scolastici, contestando la mancata inclusione nell'elenco degli ammessi, il giudizio di inidoneità e il punteggio attribuito di 59/100, nonché gli atti concernenti i quesiti, le risposte ritenute corrette, la validazione dei quesiti, l'organizzazione e la gestione informatizzata della prova. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, l'atto di rettifica degli esiti della prova adottato in autotutela a seguito dell'erroneità di un quesito, gli elenchi degli ammessi e i successivi decreti di approvazione e rettifica della graduatoria generale nazionale di merito. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare al corso e la condanna delle amministrazioni a disporne l'ammissione. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso e i motivi aggiunti erano stati proposti soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, mentre le graduatorie impugnate coinvolgevano un numero elevato di candidati, con prevedibili difficoltà nel reperimento dei relativi indirizzi. Ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a., ha quindi autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La pubblicazione deve contenere i dati identificativi del giudizio, delle parti, degli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l'indicazione dei controinteressati, le informazioni sullo svolgimento del processo, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti. Il Ministero deve mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; il mancato rispetto dei termini comporta l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza dispone altresì la comunicazione del provvedimento alle parti e non definisce il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Base normativa della procedura per l'accesso al corso intensivo di formazione e per l'inserimento nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici.
D.M. 8 giugno 2023, n. 107
Atto regolamentare attuativo della procedura selettiva e del corso intensivo di formazione.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore base normativa per le modalità di notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando un ricorso amministrativo incide su graduatorie o altri atti con un numero elevato di controinteressati, e il reperimento dei loro indirizzi presenta difficoltà prevedibili, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano indicati il giudice e il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo e il testo integrale degli atti processuali.
- Il giudice può prescrivere all'amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati sino alla definizione del giudizio, di rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e di predisporre un collegamento facilmente accessibile dalla home page del sito istituzionale.
- Quando l'ordinanza stabilisce termini perentori per il perfezionamento della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova, l'inosservanza degli adempimenti prescritti può determinare l'improcedibilità del ricorso.
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