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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 710/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Udine (13/04/2021) per la revoca della sospensione condizionale delle pene a seguito del ricalcolo della pena complessiva per reati in continuazione (1 anno, 9 mesi, 25 giorni e €7.334 di multa). La ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 163, 168 c.p. e 671 c.p.p.) e vizi di motivazione: sosteneva che, secondo il dictum della sentenza di annullamento n. 5234/2021, se la pena complessiva rivalutata è entro i limiti di concedibilità della sospensione e tutte le pronunce in continuazione avessero concesso il beneficio, il giudice dell'esecuzione non potrebbe revocarlo; qui invece la ricorrente sosteneva che il beneficio doveva essere riconosciuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e, comunque, manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice dell'esecuzione che, pur potendo estendere la sospensione condizionale alla pena unica rivalutata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., può altresì verificare la sussistenza dei presupposti di legge e negare il beneficio quando il giudizio prognostico sia negativo. Nel caso concreto il Tribunale ha motivatamente espresso un giudizio prognostico negativo in ragione della plurima e prolungata recidiva (condanne dal 1999 al 2013 per reati contro il patrimonio, fede pubblica e pubblica amministrazione), dell'entità e ripetitività degli episodi e dell'assenza di attività risarcitorie, giustificando la revoca di tutte le sospensioni condizionali. Ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Limite legale della concedibilità della sospensione condizionale della pena: la Corte verifica che la pena complessiva rientri nei limiti di concedibilità; tuttavia il rispetto del limite numerico non impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare il giudizio prognostico e negare il beneficio se ne ricorrono gli impedimenti.

  • art. 168, comma 2, c.p.

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena nei casi di continuazione; utilizzata nel quadro delle censure sulla corretta determinazione della pena complessiva e sui relativi effetti sulla sospensione condizionale.

  • art. 671 c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a valutare la concessione della sospensione condizionale in sede di esecuzione e, in particolare (come richiamato dalla sentenza), il comma 3 legittima l'estensione del beneficio alla pena unica determinata per la continuazione anche se non tutte le pronunce di merito lo avevano riconosciuto; tuttavia il potere è esercitabile solo nei limiti di legge e subordinato al giudizio prognostico positivo.

  • art. 164 c.p.

    Norma sul giudizio prognostico (capacità di non reiterare il reato): la Corte conferma che il giudizio negativo ai sensi dell'art. 164 c.p. giustifica la negazione o la revoca della sospensione condizionale, quando emergono elementi concreti e ripetitivi della pericolosità.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., estendere la sospensione condizionale alla pena unica derivante dalla continuazione anche se non tutte le pronunce di merito avevano concesso il beneficio, purché la pena complessiva rientri nei limiti di concedibilità.
  • La mera presenza della pena complessiva entro i limiti stabiliti dalla legge non impone automaticamente la concessione della sospensione: è necessaria una valutazione prognostica positiva ai sensi dell'art. 164 c.p.; elementi come recidiva pluriennale, molteplicità e gravità degli episodi e assenza di attività risarcitorie possono giustificare il diniego.
  • Se nelle pronunce connesse vi sia almeno una decisione che non aveva concesso la sospensione, il giudice dell'esecuzione deve compiere una valutazione unitaria e motivata sull'estensione del beneficio; la motivazione deve indicare i concreti fatti che impediscono il giudizio prognostico favorevole.
  • I ricorsi generici o privi di specifica indicazione dei vizi di diritto o di motivazione sono suscettibili di inammissibilità: in materia di sospensione condizionale è necessario contestare in modo preciso la valutazione prognostica e indicare elementi nuovi o viziabili.
  • Per aumentare le probabilità di ottenimento della sospensione in casi simili, il soggetto deve documentare elementi positivi di recupero (riparazioni del danno, stabile inserimento sociale, periodo di specifica condotta non criminosa) e dimostrare l'assenza di rilevanti esigenze di prevenzione generale o speciale.

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