Cassazione Penale, Sentenza n. 17061/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la parziale riforma operata dalla Corte d'appello di Milano e si articolava in tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 606 lett. b cpp in relazione all'art. 520 cpp per mancata notificazione all'imputato del verbale d'udienza nel quale il pubblico ministero avrebbe integrato/modificato il capo di imputazione con l'aggiunta di un ulteriore versamento; 2) violazione dell'art. 606 lett. b ed e cpp per difetto e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 640 cp (truffa) e per errore nella interpretazione/applicazione dell'art. 192 cpp, contestando in particolare la valutazione fondata sulla titolarità formale del mezzo di pagamento; 3) violazione dell'art. 606 lett. b ed e cpp per difetto di motivazione ed errata applicazione dell'art. 81 cp relativamente al riconoscimento della continuazione e alla quantificazione degli aumenti di pena, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato la marginalità del ruolo dell'imputato e non avrebbe spiegato i singoli incrementi di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o genericità dei motivi. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che l'integrazione del capo di imputazione fosse una correzione e non una modifica sostanziale, poiché la struttura del reato e gli elementi essenziali restavano invariati; non si è dunque configurata una violazione del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e sostanzialmente una riproposizione del dissenso sulla valutazione del merito: la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove e ha confermato la correttezza della ricostruzione dei giudici di merito che hanno collegato la responsabilità all'uso della carta prepagata e alla mancanza di una giustificazione plausibile da parte dell'imputato; non è stata rilevata inversione dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato considerato generico perché non ha effettivamente contrastato la motivazione impugnata: la Corte d'appello aveva motivato la quantificazione della pena sulla base delle pronunce già esistenti (inclusa la determinazione del Giudice dell'Esecuzione di Asti) e della valutazione della recidiva e degli altri precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 20 marzo 2026.
Norme richiamate
richiamato per spiegare la trattazione in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale; la Corte ha confermato la regolarità del procedimento interno.
art. 611 cpp (comma 1-bis e seguenti)
norme procedurali sulla trattazione in camera di consiglio: richiamate per giustificare la trattazione del ricorso in assenza delle parti.
criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi o generici/aspecifici (lett. b) oppure idonei solo a contestare la valutazione di merito (lett. e), dunque inammissibili per i limiti del sindacato di legittimità.
richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica del verbale di udienza; la Corte ha però ritenuto che l'integrazione contestuale non abbia modificato l'accusa in modo da violare la correlazione accusa-sentenza.
riferimento al delitto di truffa: la Corte ha ritenuto la ricostruzione dei giudici di merito compatibile con gli elementi di fatto e le regole probatorie, confermando la sussistenza del reato come ricostruito.
norma sull'onere della prova: la Corte ha escluso che la motivazione dei giudici di merito abbia operato una illegittima inversione dell'onere probatorio, ritenendo legittimo l'apprezzamento sull'assenza di giustificazioni dell'imputato.
riferito in relazione alla continuazione e alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la modulazione della pena operata in appello, sulla base delle pronunce precedenti e della valutazione della recidiva.
norma che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità: la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto la sanzione equitativa alla Cassa delle ammende.
richiamato in motivazione come fatto storico: la Corte ha considerato i precedenti benefici (assoluzione ex art.131-bis e sospensioni) nella valutazione del comportamento post-delictum e nella dosimetria della pena.
Massime di principio
- L'integrazione di un capo di imputazione che aggiunge elementi non sostanziali o non modifica la struttura essenziale del fatto può costituire una correzione e non una modifica tale da violare il diritto di difesa; la correlazione tra accusa e sentenza è violata solo quando gli elementi essenziali dell'addebito risultano diversi e creano sorpresa tale da impedire la difesa.
- La Corte di cassazione ha limiti stringenti nel sindacare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: non può rimpiazzare la valutazione probatoria con una propria, se non quando ricorra un vizio di motivazione evidente, mancanza o manifesta illogicità.
- La mera titolarità formale di un mezzo di pagamento, insieme all'assenza di prova di furto o smarrimento e alla mancanza di giustificazioni plausibili da parte dell'imputato, può essere valutata dal giudice come elemento indiziario significativo di responsabilità, senza configurare inversione dell'onere della prova.
- Le censure sulla quantificazione della pena per continuazione richiedono una contestazione precisa della motivazione del giudice di merito; non è sufficiente riproporre argomentazioni già disattese in appello o deduzioni generiche.
- Per ottenere la riforma in sede di legittimità è necessario formulare critiche specifiche, mirate a individuare vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti.
- Chi propone ricorso per cassazione rischia, in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità, l'addebito delle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende); è quindi essenziale valutare la specificità e la rilevanza dei motivi prima di proporre il ricorso.
- Nelle richieste di riconoscimento della continuazione è utile allegare e motivare con precisione le pronunce pregresse ritenute omogenee, illustrando i profili di identità dell'indole, della matrice e delle modalità di commissione dei reati.
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