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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17061/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la parziale riforma operata dalla Corte d'appello di Milano e si articolava in tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 606 lett. b cpp in relazione all'art. 520 cpp per mancata notificazione all'imputato del verbale d'udienza nel quale il pubblico ministero avrebbe integrato/modificato il capo di imputazione con l'aggiunta di un ulteriore versamento; 2) violazione dell'art. 606 lett. b ed e cpp per difetto e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 640 cp (truffa) e per errore nella interpretazione/applicazione dell'art. 192 cpp, contestando in particolare la valutazione fondata sulla titolarità formale del mezzo di pagamento; 3) violazione dell'art. 606 lett. b ed e cpp per difetto di motivazione ed errata applicazione dell'art. 81 cp relativamente al riconoscimento della continuazione e alla quantificazione degli aumenti di pena, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato la marginalità del ruolo dell'imputato e non avrebbe spiegato i singoli incrementi di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o genericità dei motivi. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che l'integrazione del capo di imputazione fosse una correzione e non una modifica sostanziale, poiché la struttura del reato e gli elementi essenziali restavano invariati; non si è dunque configurata una violazione del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e sostanzialmente una riproposizione del dissenso sulla valutazione del merito: la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove e ha confermato la correttezza della ricostruzione dei giudici di merito che hanno collegato la responsabilità all'uso della carta prepagata e alla mancanza di una giustificazione plausibile da parte dell'imputato; non è stata rilevata inversione dell'onere della prova. Il terzo motivo è stato considerato generico perché non ha effettivamente contrastato la motivazione impugnata: la Corte d'appello aveva motivato la quantificazione della pena sulla base delle pronunce già esistenti (inclusa la determinazione del Giudice dell'Esecuzione di Asti) e della valutazione della recidiva e degli altri precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 20 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 610 cpp

    richiamato per spiegare la trattazione in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale; la Corte ha confermato la regolarità del procedimento interno.

  • art. 611 cpp (comma 1-bis e seguenti)

    norme procedurali sulla trattazione in camera di consiglio: richiamate per giustificare la trattazione del ricorso in assenza delle parti.

  • art. 606 cpp (lett. b ed e)

    criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi o generici/aspecifici (lett. b) oppure idonei solo a contestare la valutazione di merito (lett. e), dunque inammissibili per i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 520 cpp

    richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica del verbale di udienza; la Corte ha però ritenuto che l'integrazione contestuale non abbia modificato l'accusa in modo da violare la correlazione accusa-sentenza.

  • art. 640 cp

    riferimento al delitto di truffa: la Corte ha ritenuto la ricostruzione dei giudici di merito compatibile con gli elementi di fatto e le regole probatorie, confermando la sussistenza del reato come ricostruito.

  • art. 192 cpp

    norma sull'onere della prova: la Corte ha escluso che la motivazione dei giudici di merito abbia operato una illegittima inversione dell'onere probatorio, ritenendo legittimo l'apprezzamento sull'assenza di giustificazioni dell'imputato.

  • art. 81 cp

    riferito in relazione alla continuazione e alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la modulazione della pena operata in appello, sulla base delle pronunce precedenti e della valutazione della recidiva.

  • art. 616 cpp

    norma che dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità: la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto la sanzione equitativa alla Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis cp

    richiamato in motivazione come fatto storico: la Corte ha considerato i precedenti benefici (assoluzione ex art.131-bis e sospensioni) nella valutazione del comportamento post-delictum e nella dosimetria della pena.

Massime di principio

  • L'integrazione di un capo di imputazione che aggiunge elementi non sostanziali o non modifica la struttura essenziale del fatto può costituire una correzione e non una modifica tale da violare il diritto di difesa; la correlazione tra accusa e sentenza è violata solo quando gli elementi essenziali dell'addebito risultano diversi e creano sorpresa tale da impedire la difesa.
  • La Corte di cassazione ha limiti stringenti nel sindacare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: non può rimpiazzare la valutazione probatoria con una propria, se non quando ricorra un vizio di motivazione evidente, mancanza o manifesta illogicità.
  • La mera titolarità formale di un mezzo di pagamento, insieme all'assenza di prova di furto o smarrimento e alla mancanza di giustificazioni plausibili da parte dell'imputato, può essere valutata dal giudice come elemento indiziario significativo di responsabilità, senza configurare inversione dell'onere della prova.
  • Le censure sulla quantificazione della pena per continuazione richiedono una contestazione precisa della motivazione del giudice di merito; non è sufficiente riproporre argomentazioni già disattese in appello o deduzioni generiche.
  • Per ottenere la riforma in sede di legittimità è necessario formulare critiche specifiche, mirate a individuare vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti.
  • Chi propone ricorso per cassazione rischia, in caso di inammissibilità per manifesta infondatezza o genericità, l'addebito delle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende); è quindi essenziale valutare la specificità e la rilevanza dei motivi prima di proporre il ricorso.
  • Nelle richieste di riconoscimento della continuazione è utile allegare e motivare con precisione le pronunce pregresse ritenute omogenee, illustrando i profili di identità dell'indole, della matrice e delle modalità di commissione dei reati.

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