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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24632/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, che aveva confermato la loro responsabilità per rapina pluriaggravata in concorso. Il primo imputato ha dedotto: 1) vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando motivazione meramente apparente, uso distorto della "doppia conforme" e della motivazione per relationem; 2) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse svolto un vaglio critico delle anomalie del riconoscimento fotografico e delle dichiarazioni predibattimentali non confermate in contraddittorio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena. Il secondo imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale e sull'omessa assunzione di una prova asseritamente decisiva (escussione di un teste); 2) violazione di legge, vizio di motivazione, travisamento della prova ed erronea valutazione dell'attendibilità del riconoscimento personale; 3) travisamento della prova e violazione dell'art. 192 c.p.p. con riguardo all'affermazione di responsabilità. In tutti i motivi la difesa mirava, in sostanza, a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto e l'attendibilità delle prove di riconoscimento valorizzate nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla motivazione apparente e sull'uso della doppia conforme, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato i motivi di appello e motivato in modo congruo anche sul diniego della rinnovazione istruttoria. Ha giudicato non consentiti i motivi che chiedevano una nuova valutazione dell'attendibilità del riconoscimento della persona offesa e dei riscontri, perché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito se sorretti da motivazione non illogica. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche e sulla pena, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo facendo riferimento alla gravità del fatto e al concreto allarme sociale, e che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. e); comma 1, lett. b) ed e)

    I motivi che mirano a una nuova valutazione del merito o a contestare apprezzamenti di attendibilità sorretti da motivazione congrua non sono consentiti in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione delle prove e dell'attendibilità dei riconoscimenti rientra nel giudizio di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo non illogico.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 546 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata ritenuta dotata di motivazione congrua e non apparente.

  • art. 526 c.p.p.

    Le dichiarazioni e i risultati probatori valorizzati in merito erano stati ritenuti utilizzabili e correttamente apprezzati dai giudici di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    La conferma della responsabilità è stata ritenuta fondata su un compendio probatorio attendibile e logicamente valutato.

  • art. 507 c.p.p.

    La richiesta di riapertura istruttoria e di assunzione di nuova prova è stata negata perché non necessaria alla decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il diritto di difesa non è risultato leso dal rigetto della richiesta di nuova prova, essendo stata la decisione adeguatamente motivata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo per mancanza di elementi positivi e per la gravità del fatto.

  • art. 133 c.p.

    La pena è stata determinata nel rispetto dei criteri di gravità del fatto e della personalità, con apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non arbitraria o illogica.

Massime di principio

  • In cassazione non sono consentite censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità dei testimoni o dei riconoscimenti effettuati in dibattimento.
  • La motivazione per relationem e il richiamo alla c.d. doppia conforme non sono di per sé illegittimi quando la sentenza di appello mostri un effettivo esame critico dei motivi devoluti e delle richieste istruttorie.
  • Il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è legittimo se il giudice di appello spiega in modo congruo che la prova richiesta non è necessaria ai fini della decisione, sulla base del compendio già acquisito.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei riscontri alla sua identificazione dell'imputato appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi la mancanza di elementi positivi e la particolare gravità del fatto, non essendo richiesto un catalogo analitico di tutti gli elementi astrattamente favorevoli.
  • La determinazione della pena è espressione di discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se priva di motivazione, arbitraria o manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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