Cassazione Civile, Ordinanza n. 24730/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla contribuente relativa alla definizione agevolata e del fatto che, alla data del 31 dicembre 2020, non era stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione. Ha quindi ritenuto perfezionata la procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del D.L. n. 118 del 2019 e ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Toscana che, in riforma della CTP di Prato, aveva annullato un atto di contestazione sanzionatorio. La contestazione riguardava la compensazione, da parte della società, di debiti tributari mediante crediti d'imposta in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 34, comma 1, della L. n. 388 del 2000. La CTR aveva ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La società si è costituita con controricorso e ricorso incidentale con due motivi, ma successivamente ha depositato memoria deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, L. n. 388 del 2000
norma richiamata come limite alla compensazione dei crediti d'imposta con i debiti tributari; la violazione di tale limite aveva dato origine all'atto sanzionatorio.
art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997
norma ritenuta inapplicabile dalla CTR alla fattispecie sanzionatoria oggetto di causa.
richiamato dalla contribuente quale base della domanda di definizione agevolata.
art. 6, comma 10, d.l. n. 118 del 2019
norma applicata dalla Corte per ritenere perfezionata la procedura di definizione agevolata e dichiarare estinto il processo.
Massime di principio
- Quando risulta documentalmente perfezionata la procedura di definizione agevolata della controversia tributaria, il giudizio deve essere dichiarato estinto, purché non sia intervenuta nei termini una nuova istanza di trattazione.
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite assorbe l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, determinando la cessazione del processo senza decisione sul merito.
- In materia di sanzioni tributarie per indebita compensazione, la contestazione può fondarsi sul superamento dei limiti legali alla compensazione dei crediti d'imposta, ma tale profilo resta irrilevante se la controversia viene definita in via agevolata.
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