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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35540/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promittente sposo)

La controversia

La controversia nasce dalla rottura di una promessa di matrimonio seguita alle pubblicazioni. La parte attrice in primo grado sosteneva che la controparte avesse manifestato unilateralmente e senza valido motivo l'intenzione di non sposarsi più, chiedendo la rifusione delle spese sostenute inutilmente in vista delle nozze. La controparte, a sua volta, aveva inizialmente proposto domanda riconvenzionale per spese sostenute in vista del matrimonio, imputando la rottura all'altra parte, ma tale domanda era poi stata rinunciata in appello. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo, formalmente per insufficiente motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la sentenza di appello perché aveva ritenuto non provato che le spese matrimoniali fossero state effettivamente sostenute dalla ricorrente in prima persona: in particolare, per i mobili risultava che l'acquisto fosse stato fatto dal padre, senza prova del successivo rimborso; per le altre spese, mancava traccia documentale. La ricorrente contestava la lettura delle deposizioni testimoniali e sosteneva che non fosse necessaria prova documentale del rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura, nella parte in cui invocava la mancanza di prova documentale del pagamento, era fuori dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva affermato l'indispensabilità di tale prova, ma aveva soltanto ritenuto complessivamente insufficiente la prova dell'effettivo sostenimento delle spese da parte della ricorrente. Per il resto, il motivo si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non per assoluto difetto di motivazione, vizio qui non adeguatamente prospettato. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura relativa all'onere della prova è stata ritenuta non decisiva, perché la sentenza impugnata non aveva richiesto una prova documentale necessaria del pagamento, ma aveva semplicemente valutato come insufficiente la prova complessiva del sostenimento delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, perché l'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei termini consentiti.
  • È inammissibile la doglianza che si fondi su una ratio decidendi diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilmente invocata quando il giudice di merito abbia valutato in concreto l'insufficienza della prova, senza affermare un inesistente automatismo probatorio o l'esigenza di una forma legale di prova non prevista.
  • La censura deve individuare con precisione il contenuto delle risultanze istruttorie asseritamente trascurate; una contestazione generica o meramente assertiva non è idonea a superare la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenzeImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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