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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36571/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un automobilista che conduceva un motoveicolo lungo una strada regionale riferiva di avere investito un cinghiale e chiedeva il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della Regione; in appello la decisione era stata riformata con rigetto della domanda, ritenendo applicabile la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e non l’art. 2052 c.c., e affermando che il sinistro si era verificato in area del Parco nazionale della Majella, con conseguente esclusione di responsabilità della Regione. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) ultrapetizione/extrapetizione ex artt. 112 e 346 c.p.c., perché la Regione in appello avrebbe rinunciato alla questione della legittimazione passiva dell’Ente Parco e il giudice di secondo grado non avrebbe potuto fondare la decisione su quel presupposto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice d’appello posto a carico del danneggiato la prova della mancata verificazione del sinistro nel territorio del Parco; 3) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto provato che l’evento si fosse verificato all’interno del Parco; 4) violazione dell’art. 2052 c.c., sostenendo che la disciplina corretta fosse quella della responsabilità per danno cagionato da animali e non quella dell’art. 2043 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti di ragione, il primo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché dall’atto di appello della Regione non risultava alcuna menzione dell’Ente Parco nazionale della Majella, sicché la questione relativa a tale soggetto doveva intendersi rinunciata e non poteva essere posta a fondamento della decisione di appello. Ha accolto anche il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c. e non dell’art. 2043 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per nuovo esame, in diversa composizione, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni devolute dalle parti.

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate

    Le questioni non riproposte in appello dalla parte soccombente devono considerarsi rinunciate e non possono essere poste a base della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    riparto dell'onere della prova

    La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione dei fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte appellante quale norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla parte appellante quale norma asseritamente violata nella valutazione delle prove.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura era formulata come vizio della motivazione/decisione sul punto del luogo del sinistro, ma è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 2043 c.c.

    Il Tribunale aveva ritenuto applicabile la responsabilità aquiliana, escludendo però la responsabilità della Regione per mancanza di poteri di controllo sulla fauna nel territorio del Parco; la Cassazione ha rilevato che tale impostazione non era corretta alla luce dell’art. 2052 c.c.

  • art. 2052 c.c.

    Per i danni cagionati dalla fauna selvatica in circolazione, la responsabilità va ricondotta all’art. 2052 c.c., che si applica in generale agli animali suscettibili di proprietà o utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo da una custodia effettiva.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per il vizio di violazione processuale e per asserita nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nuovo art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamato per ricordare che la censura sulla valutazione delle prove è sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale attualmente consentito.

Massime di principio

  • In appello, una questione o eccezione non riproposta espressamente dalla parte soccombente si intende rinunciata e il giudice non può fondare su di essa la decisione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice altera il riparto dell’onere della prova; non ricorre quando si contesta, in realtà, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale consentito dal codice di rito.
  • Il danno cagionato da fauna selvatica in circolazione rientra nell’ambito dell’art. 2052 c.c., applicabile in generale agli animali suscettibili di proprietà o utilizzazione da parte dell’uomo, senza che assuma rilievo decisivo la custodia effettiva.
  • Quando la fattispecie è sussumibile nell’art. 2052 c.c., non può essere esclusa la responsabilità dell’ente pubblico solo invocando in astratto l’assenza di poteri di controllo sulla fauna, dovendosi applicare il regime speciale della responsabilità per danno da animali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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