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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25272/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia trae origine da un pignoramento presso terzi promosso nei confronti di un avvocato. Il Tribunale, qualificata la causa come opposizione agli atti esecutivi, rigettò l'opposizione ritenendola tardiva, perché considerava ritualmente perfezionata la notifica dell'atto di pignoramento tramite il meccanismo dell'art. 140 c.p.c. e, quindi, decorso il termine di venti giorni per proporre l'opposizione. L'avvocato debitore ricorse per cassazione deducendo la violazione degli artt. 140, 543 e 617 c.p.c., sostenendo che la notifica non era stata validamente perfezionata nei termini ritenuti dal giudice di merito. La Cassazione, con ordinanza n. 32873/2021, rigettò il ricorso. Successivamente il soccombente propose revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel non sommare ai venti giorni dell'art. 617 c.p.c. i dieci giorni aggiuntivi indicati dalla sentenza costituzionale n. 3/2010 per le notifiche perfezionate per compiuta giacenza; secondo il ricorrente, se ciò fosse stato considerato, l'opposizione sarebbe risultata tempestiva perché il termine sarebbe scaduto proprio il giorno del deposito del ricorso.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità della revocazione per tardiva notificazione, rilevando sia l'invalidità della notifica dell'ordinanza effettuata personalmente alla parte nonostante la presenza del difensore, sia comunque la tempestività del ricorso applicando la proroga al primo giorno non festivo utile. Nel merito, ha dichiarato inammissibile la revocazione perché il dedotto vizio non integra un errore di fatto revocatorio, ma un errore di giudizio sull'interpretazione dell'art. 140 c.p.c. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010. Inoltre, ha osservato che la questione relativa al perfezionamento della notifica per compiuta giacenza era già stata oggetto di discussione nel precedente giudizio di legittimità, sicché non poteva qualificarsi come fatto incontestato erroneamente percepito. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione ex art. 391-bis è ammessa solo per i vizi nei limiti propri dell'errore di fatto revocatorio; non può essere usata per censurare errori di interpretazione della norma processuale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede la falsa percezione di un fatto non controverso e non già una valutazione o interpretazione di questioni discusse nel processo.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte esclude che la doglianza riguardi un errore di fatto: il tema era l'interpretazione del meccanismo notificatorio e della decorrenza dei termini quando la notifica si perfeziona per compiuta giacenza.

  • art. 543 c.p.c.

    Richiamato come norma disciplinante il pignoramento presso terzi oggetto della lite.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato per il termine di opposizione agli atti esecutivi, rispetto al quale il ricorrente invocava la computazione di un termine aggiuntivo.

  • art. 155 c.p.c.

    Il termine che scade di sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 86 c.p.c.

    Consente la difesa personale della parte, richiamata per il controricorrente che si è difeso da sé.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso e decisivo; non è esperibile quando il preteso errore concerne l'interpretazione di una norma processuale o la valutazione di una questione discussa tra le parti.
  • Se la circostanza assunta come erroneamente percepita è stata oggetto di deduzione e discussione nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, il rimedio revocatorio è escluso perché la decisione ha natura valutativa e non meramente percettiva.
  • La tempestività di un'impugnazione va verificata anche applicando le regole generali di computo dei termini, inclusa la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato.
  • La revocazione non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una nuova decisione di merito su questioni già affrontate in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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