Cassazione Penale, Sentenza n. 5363/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto ministeriale del 4/2/2019 con cui era stato applicato a Messina il regime detentivo speciale ex art. 41-bis. Il ricorrente contestava: 1) la legittimità costituzionale dell'art. 41-bis (per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.) perché la misura sarebbe di natura di prevenzione personale e pertanto spettante all'autorità giudiziaria e non al Ministro; 2) carenza o genericità della motivazione e insufficienza degli elementi a provare il ruolo apicale di Messina nella cosca di Mazara del Vallo (rapporti con Vito Gondola, designazione quale capo mandamento, intraneità familiare e sentenze di condanna relative a familiari); 3) violazione del diritto di difesa e impossibilità di "provare" con mezzi decisivi a discarico, con richiesta di esame più ampio delle prove
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha esaminato e dichiarato manifestamente infondata la questione costituzionale sull'art. 41-bis richiamando la giurisprudenza consolidata (Corte costituzionale e Cassazione) che distingue strutturalmente il regime 41-bis dalle misure di prevenzione e ne legittima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa con sindacato giurisdizionale tramite reclamo. Ha inoltre ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del decreto ministeriale e dell'ordinanza impugnata: risultano provati elementi specifici di appartenenza e ruolo apicale (investitura, rapporti con Gondola e con la rete locale, legami con familiari già condannati, rilevanza nella latitanza di esponenti mafiosi). I motivi processuali e probatori sono stati ritenuti generici e non decisivi. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354)
Ritenuto dalla Corte misura detentiva speciale caratterizzata da presupposti oggettivi e soggettivi legati a esigenze di ordine e sicurezza pubblica; non equiparabile alle misure di prevenzione personali e legittimamente adottata dall'autorità amministrativa, con sindacato giudiziale mediante reclamo
Richiamato nel ricorso per criticare la valutazione e la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non rispondenti ai requisiti di specificità previsti
art. 14-ter Ordinamento penitenziario
Richiamato a supporto delle regole che disciplinano i regimi di sorveglianza/differenziati nell'ordinamento penitenziario e come parametro di confronto con l'art. 41-bis
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sul contraddittorio in sede camerale: la Corte ha evidenziato che la precedente annullamento per violazione del contraddittorio non precludeva il riesame della questione di legittimità costituzionale in questa sede
Artt. 2, 3, 13, 24, 111, 117 Cost.
Articoli costituzionali invocati dal ricorrente per contestare l'art. 41-bis; la Corte ha ritenuto le censure già esaminate e respinte dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità
Giurisprudenza costituzionale citata (es. sent. Corte Cost. n. 349/1993; n. 410/1993; n. 351/1996)
sent. n. 349/1993; n. 410/1993; n. 351/1996
Decisioni della Corte costituzionale e della giurisprudenza citate per sostenere la legittimità dell'art. 41-bis e la differenziazione tra regime 41-bis e misure di prevenzione, nonché la compatibilità con la riserva di giurisdizione in tema di libertà personale
Massime di principio
- La contestazione costituzionale dell'art. 41-bis è, di regola, difficilmente accolta: la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha già ritenuto l'istituto compatibile con la Costituzione e distinto dalle misure di prevenzione
- Il regime 41-bis è un provvedimento amministrativo soggetto a sindacato giurisdizionale tramite reclamo: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare carenze specifiche nella motivazione o vizi procedurali rilevanti, non meri rilievi generici
- Le impugnazioni basate su contestazioni di fatto (es. negazione del ruolo apicale) richiedono censure puntuali e prova di elementi concreti che rendano manifestamente insufficiente la motivazione ministeriale; argomentazioni aspecifiche o generiche sono destinate a fallire
- Il diritto alla prova da parte del detenuto non è illimitato nel reclamo contro provvedimenti 41-bis: va indicato in modo specifico quale prova si propone e perché sarebbe decisiva; l'assenza di tale specificazione rende il motivo inammissibile o infondato
- Se vi sono violazioni del contraddittorio o formali (es. mancata citazione del difensore in udienza decisoria) tali vizi possono giustificare annullamento processuale, ma non automaticamente la censura della legittimità costituzionale dell'istituto
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