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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5363/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto ministeriale del 4/2/2019 con cui era stato applicato a Messina il regime detentivo speciale ex art. 41-bis. Il ricorrente contestava: 1) la legittimità costituzionale dell'art. 41-bis (per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.) perché la misura sarebbe di natura di prevenzione personale e pertanto spettante all'autorità giudiziaria e non al Ministro; 2) carenza o genericità della motivazione e insufficienza degli elementi a provare il ruolo apicale di Messina nella cosca di Mazara del Vallo (rapporti con Vito Gondola, designazione quale capo mandamento, intraneità familiare e sentenze di condanna relative a familiari); 3) violazione del diritto di difesa e impossibilità di "provare" con mezzi decisivi a discarico, con richiesta di esame più ampio delle prove

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha esaminato e dichiarato manifestamente infondata la questione costituzionale sull'art. 41-bis richiamando la giurisprudenza consolidata (Corte costituzionale e Cassazione) che distingue strutturalmente il regime 41-bis dalle misure di prevenzione e ne legittima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa con sindacato giurisdizionale tramite reclamo. Ha inoltre ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del decreto ministeriale e dell'ordinanza impugnata: risultano provati elementi specifici di appartenenza e ruolo apicale (investitura, rapporti con Gondola e con la rete locale, legami con familiari già condannati, rilevanza nella latitanza di esponenti mafiosi). I motivi processuali e probatori sono stati ritenuti generici e non decisivi. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Ritenuto dalla Corte misura detentiva speciale caratterizzata da presupposti oggettivi e soggettivi legati a esigenze di ordine e sicurezza pubblica; non equiparabile alle misure di prevenzione personali e legittimamente adottata dall'autorità amministrativa, con sindacato giudiziale mediante reclamo

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per criticare la valutazione e la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non rispondenti ai requisiti di specificità previsti

  • art. 14-ter Ordinamento penitenziario

    Richiamato a supporto delle regole che disciplinano i regimi di sorveglianza/differenziati nell'ordinamento penitenziario e come parametro di confronto con l'art. 41-bis

  • art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sul contraddittorio in sede camerale: la Corte ha evidenziato che la precedente annullamento per violazione del contraddittorio non precludeva il riesame della questione di legittimità costituzionale in questa sede

  • Artt. 2, 3, 13, 24, 111, 117 Cost.

    Articoli costituzionali invocati dal ricorrente per contestare l'art. 41-bis; la Corte ha ritenuto le censure già esaminate e respinte dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità

  • Giurisprudenza costituzionale citata (es. sent. Corte Cost. n. 349/1993; n. 410/1993; n. 351/1996)

    sent. n. 349/1993; n. 410/1993; n. 351/1996

    Decisioni della Corte costituzionale e della giurisprudenza citate per sostenere la legittimità dell'art. 41-bis e la differenziazione tra regime 41-bis e misure di prevenzione, nonché la compatibilità con la riserva di giurisdizione in tema di libertà personale

Massime di principio

  • La contestazione costituzionale dell'art. 41-bis è, di regola, difficilmente accolta: la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha già ritenuto l'istituto compatibile con la Costituzione e distinto dalle misure di prevenzione
  • Il regime 41-bis è un provvedimento amministrativo soggetto a sindacato giurisdizionale tramite reclamo: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare carenze specifiche nella motivazione o vizi procedurali rilevanti, non meri rilievi generici
  • Le impugnazioni basate su contestazioni di fatto (es. negazione del ruolo apicale) richiedono censure puntuali e prova di elementi concreti che rendano manifestamente insufficiente la motivazione ministeriale; argomentazioni aspecifiche o generiche sono destinate a fallire
  • Il diritto alla prova da parte del detenuto non è illimitato nel reclamo contro provvedimenti 41-bis: va indicato in modo specifico quale prova si propone e perché sarebbe decisiva; l'assenza di tale specificazione rende il motivo inammissibile o infondato
  • Se vi sono violazioni del contraddittorio o formali (es. mancata citazione del difensore in udienza decisoria) tali vizi possono giustificare annullamento processuale, ma non automaticamente la censura della legittimità costituzionale dell'istituto

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