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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24041/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento con cui un consorzio di bonifica ha richiesto a una contribuente il pagamento di contributi consortili relativi all'anno 2014. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado con annullamento dell'atto; in appello, il giudice tributario regionale ha dichiarato improcedibile l'impugnazione dell'ente per asserita tardività della notificazione dell'appello. In cassazione, l'ente ha dedotto un solo motivo, denunciando ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell'art. 149 c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente notificato l'appello mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario in data 7 settembre 2017 e chiedendo la rimessione della causa al giudice di primo grado per il merito. Nel corso del giudizio di legittimità l'ente ha inoltre depositato istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver promosso revocazione avverso la sentenza impugnata e che, in esito a tale revocazione, la sentenza era stata revocata con rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale; ha quindi chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese e senza doppio contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che la notificazione dell'atto di revocazione equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare; pertanto, in assenza di sospensione del termine da parte del giudice della revocazione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto oltre sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione è tardivo. Nel caso concreto il ricorso per revocazione era stato notificato il 25 maggio 2022, mentre il ricorso per cassazione era stato proposto l'8 ottobre 2022, quindi oltre il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, la successiva revoca della sentenza impugnata determina sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso per cassazione, poiché viene meno la decisione oggetto di impugnazione; ciò comporta comunque inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore della controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge; il ricorrente la invoca per censurare la decisione sulla tempestività della notificazione dell'appello.

  • art. 149 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la tempestività della notificazione dell'appello eseguita tramite ufficiale giudiziario.

  • art. 398 c.p.c.

    La proposizione della revocazione non sospende di regola il termine per proporre ricorso per cassazione né il relativo procedimento; la sospensione è possibile solo su istanza di parte e se il giudice della revocazione ritiene la domanda non manifestamente infondata.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Il termine breve per proporre impugnazione è di sessanta giorni; nel caso concreto è stato ritenuto spirato prima della proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di revocazione di una sentenza equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, salvo che il giudice della revocazione sospenda il termine ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione dell'atto di revocazione, esso è originariamente inammissibile per tardività.
  • La sopravvenuta revoca della sentenza impugnata determina carenza attuale di interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazione e comporta inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.
  • L'interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche al momento della decisione della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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