Cassazione Penale, Sentenza n. 27210/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 28/02/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene e riconoscendo l'attenuante generica prevalente sulle aggravanti diverse dall'art.7 D.L. 152/1991. Le censure principali: (i) per Antuofermo, Scaringella e D'Elia: vizio di motivazione nel riconoscimento dell'aggravante "metodo mafioso" (art.7 D.L. 152/1991 poi art.416-bis c.p.) e carenza di valutazione ai fini della determinazione della pena (art.133 c.p.); (ii) per Salvatore Dicataldo: violazioni in punto di determinazione della pena e mancata valutazione dell'art.62-bis e art.133 c.p.; ricorso proposto personalmente (presunta violazione dell'art.613 c.p.p.); (iii) per Lorusso: vizi di motivazione sul riconoscimento del metodo mafioso e mancanza di prove per la condanna, nonché richiesta di riqualificazione del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In particolare: (a) i motivi di Antuofermo, Scaringella e D'Elia sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del giudice di appello sul riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" e sulla determinazione della pena in relazione ai criteri di cui all'art.133 c.p.; (b) il ricorso di Salvatore Dicataldo è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (violazione art.613 c.p.p.); (c) il ricorso di Lorusso è inammissibile per rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, per genericità delle censure e per mancata specificità. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; ha confermato la legittimità del riconoscimento, da parte del giudice di merito, delle circostanze aggravanti e delle valutazioni sanzionatorie come motivate in appello.
Norme richiamate
decreto-legge n.152 del 1991, convertito nella legge n.203 del 1991 (art.7)
art. 7 D.L. 152/1991 (conv. L.203/1991)
La Corte ha interpretato tale disposizione (ora ricompresa nell'art.416-bis c.p.) come aggravante riferibile al "metodo mafioso": non è necessario provare l'esistenza di una specifica associazione mafiosa, bensì che la violenza o la minaccia assumano modalità evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e idonee a creare assoggettamento o omertà nella collettività.
Utilizzato per qualificare le condizioni di "metodo mafioso": il giudice di merito può applicare la circostanza aggravante quando le modalità delle condotte risultino tipiche del metodo mafioso, anche senza dimostrare l'esistenza formale di un'associazione.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di appello abbia adeguatamente indicato gli elementi rilevanti e i criteri adottati (personalità degli imputati, segni di resipiscenza, gravità del fatto) per determinare la pena concreta.
Richiamato in tema di motivazione dell'appello e relativo onere di specificità delle censure, la Corte ha ritenuto ottemperato l'obbligo motivazionale del giudice di merito.
Norma richiamata in relazione ai presupposti di legittimità del ricorso per cassazione e alla necessità di dedurre specifici motivi di impugnazione.
Stabilisce il requisito formale della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile (caso di Dicataldo).
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sulle regole della prova indiziaria richiamata nella discussione difensiva di Lorusso: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze poiché la responsabilità era stata rinunciata in appello o le censure erano generiche.
sentenza Corte Costituzionale n.186 del 2000
Utilizzata come principio secondo cui può sussistere responsabilità per colpa nella proposizione dell'impugnazione; giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria per ricorsi infondati o malpregiudiziali.
Massime di principio
- Per far valere l'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario identificare formalmente un'associazione mafiosa: è sufficiente dimostrare che le modalità della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e che hanno prodotto omertà o assoggettamento nella collettività.
- La reazione apparente della vittima (es. rispondere al fuoco) non esclude automaticamente il riconoscimento del metodo mafioso; il giudice valuta il contesto complessivo e gli effetti intimidatori indiretti sulla collettività.
- La motivazione del giudice di merito sulla quantificazione della pena è adeguata se indica gli elementi e i criteri rilevanti (art.133 c.p.); censure generiche sull'entità della pena sono spesso dichiarate inammissibili.
- La rinuncia parziale ai motivi di appello produce efficacia di giudicato sulle questioni abbandonate: non è possibile impugnare in cassazione motivi già rinunciati, né il giudice di legittimità può riesaminare d'ufficio quei profili.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali: la sottoscrizione deve essere dell'avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (art.613 c.p.p.); il mancato rispetto comporta l'inammissibilità.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e ben fondate; argomentazioni generiche o prive di indicazione chiara degli elementi costitutivi della doglianza sono dichiarate inammissibili.
- La proposizione di ricorsi infondati può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p. e principio Corte Cost. n.186/2000).
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