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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27210/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 28/02/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando le pene e riconoscendo l'attenuante generica prevalente sulle aggravanti diverse dall'art.7 D.L. 152/1991. Le censure principali: (i) per Antuofermo, Scaringella e D'Elia: vizio di motivazione nel riconoscimento dell'aggravante "metodo mafioso" (art.7 D.L. 152/1991 poi art.416-bis c.p.) e carenza di valutazione ai fini della determinazione della pena (art.133 c.p.); (ii) per Salvatore Dicataldo: violazioni in punto di determinazione della pena e mancata valutazione dell'art.62-bis e art.133 c.p.; ricorso proposto personalmente (presunta violazione dell'art.613 c.p.p.); (iii) per Lorusso: vizi di motivazione sul riconoscimento del metodo mafioso e mancanza di prove per la condanna, nonché richiesta di riqualificazione del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In particolare: (a) i motivi di Antuofermo, Scaringella e D'Elia sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del giudice di appello sul riconoscimento dell'aggravante del "metodo mafioso" e sulla determinazione della pena in relazione ai criteri di cui all'art.133 c.p.; (b) il ricorso di Salvatore Dicataldo è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (violazione art.613 c.p.p.); (c) il ricorso di Lorusso è inammissibile per rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità, per genericità delle censure e per mancata specificità. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; ha confermato la legittimità del riconoscimento, da parte del giudice di merito, delle circostanze aggravanti e delle valutazioni sanzionatorie come motivate in appello.

Norme richiamate

  • decreto-legge n.152 del 1991, convertito nella legge n.203 del 1991 (art.7)

    art. 7 D.L. 152/1991 (conv. L.203/1991)

    La Corte ha interpretato tale disposizione (ora ricompresa nell'art.416-bis c.p.) come aggravante riferibile al "metodo mafioso": non è necessario provare l'esistenza di una specifica associazione mafiosa, bensì che la violenza o la minaccia assumano modalità evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e idonee a creare assoggettamento o omertà nella collettività.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Utilizzato per qualificare le condizioni di "metodo mafioso": il giudice di merito può applicare la circostanza aggravante quando le modalità delle condotte risultino tipiche del metodo mafioso, anche senza dimostrare l'esistenza formale di un'associazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di appello abbia adeguatamente indicato gli elementi rilevanti e i criteri adottati (personalità degli imputati, segni di resipiscenza, gravità del fatto) per determinare la pena concreta.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione dell'appello e relativo onere di specificità delle censure, la Corte ha ritenuto ottemperato l'obbligo motivazionale del giudice di merito.

  • art. 605 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai presupposti di legittimità del ricorso per cassazione e alla necessità di dedurre specifici motivi di impugnazione.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito formale della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione: la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile (caso di Dicataldo).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulle regole della prova indiziaria richiamata nella discussione difensiva di Lorusso: la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze poiché la responsabilità era stata rinunciata in appello o le censure erano generiche.

  • sentenza Corte Costituzionale n.186 del 2000

    Utilizzata come principio secondo cui può sussistere responsabilità per colpa nella proposizione dell'impugnazione; giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria per ricorsi infondati o malpregiudiziali.

Massime di principio

  • Per far valere l'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario identificare formalmente un'associazione mafiosa: è sufficiente dimostrare che le modalità della condotta evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e che hanno prodotto omertà o assoggettamento nella collettività.
  • La reazione apparente della vittima (es. rispondere al fuoco) non esclude automaticamente il riconoscimento del metodo mafioso; il giudice valuta il contesto complessivo e gli effetti intimidatori indiretti sulla collettività.
  • La motivazione del giudice di merito sulla quantificazione della pena è adeguata se indica gli elementi e i criteri rilevanti (art.133 c.p.); censure generiche sull'entità della pena sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La rinuncia parziale ai motivi di appello produce efficacia di giudicato sulle questioni abbandonate: non è possibile impugnare in cassazione motivi già rinunciati, né il giudice di legittimità può riesaminare d'ufficio quei profili.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali: la sottoscrizione deve essere dell'avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (art.613 c.p.p.); il mancato rispetto comporta l'inammissibilità.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e ben fondate; argomentazioni generiche o prive di indicazione chiara degli elementi costitutivi della doglianza sono dichiarate inammissibili.
  • La proposizione di ricorsi infondati può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p. e principio Corte Cost. n.186/2000).

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