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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36115/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di sequestro preventivo adottato nell'ambito di indagini su presunte irregolarità relative all'agevolazione fiscale nota come "bonus facciate". Le censure principali sono: mancata motivazione del decreto circa il requisito del periculum in mora (assoluta carenza di motivazione sul punto); utilizzo come elementi istruttori di verbali di soggetti committenti (s.i.t.) senza che tali soggetti siano stati escussi con garanzie difensive; e contestazione della qualificazione di talune fatture come emesse per operazioni oggettivamente inesistenti anziché acconti per lavori ammessi al "bonus facciate" (profili tecnico-fiscali relativi alla congruità e documentazione richiesta per il visto di conformità).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi con riferimento alla mancanza assoluta di motivazione del decreto del g.i.p. sul periculum in mora (primo motivo per Polito, secondo per Vinci) e ha assorbito i restanti motivi. La giurisprudenza richiamata impedisce al tribunale del riesame di sanare una omissione totale della motivazione sul periculum in mora mediante integrazione: in caso di assenza assoluta sussiste la nullità radicale del provvedimento. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale della libertà che il decreto del g.i.p. del 20/11/2023, disponendo il dissequestro e la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7 cod. proc. pen.

    L'assenza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora integra nullità radicale del provvedimento di sequestro preventivo; il tribunale del riesame non può supplire mediante integrazione quando la motivazione è totalmente mancante, dovendo annullare il provvedimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Fondi di rimessione in Cassazione per violazione delle norme processuali: lett. e) utilizzata per censurare carenza motivazionale, lett. c) per questioni relative all'utilizzabilità di atti/verbali, lett. b) per vizio di motivazione relativo al fumus commissi delicti.

  • art. 1, commi 219-224 L. n. 160/2019 e art. 121 d.l. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio")

    Quadro normativo del "bonus facciate": rileva ai fini della qualificazione delle spese ammissibili e delle modalità di documentazione (asseverazioni, visto di conformità) per stabilire se fatture corrispondono a prestazioni reali o a operazioni inesistenti.

  • artt. 63, comma 2 e 351 cod. proc. pen.

    Riferimento alle garanzie procedurali e all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi; i verbali di s.i.t. utilizzati come elementi possono richiedere particolari cautele in relazione alle garanzie difensive.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e art. 125, comma 2 cod. proc. pen.

    Norme rilevanti sul piano del diritto tributario e sulle conseguenze penali/istruttorie relative a fatture e documentazione fiscale; citate con riferimento alla contestazione di operazioni inesistenti e alla loro prova.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 (Capasso) e Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023 (Emme Ci Tex)

    Principi consolidati secondo cui il tribunale del riesame, nel procedimento cautelare reale, deve annullare il provvedimento impugnato quando la motivazione manca o non contiene valutazione autonoma degli elementi; la norma impedisce l'integrazione della motivazione in caso di omissione assoluta.

Massime di principio

  • La mancanza assoluta di motivazione sul "periculum in mora" nel decreto di sequestro preventivo comporta la nullità radicale del provvedimento e impone l'annullamento e il dissequestro: il tribunale del riesame non può supplire mediante propria integrazione quando la motivazione è totalmente assente.
  • Il periculum in mora è un presupposto essenziale per le misure ablative reali: la sua valutazione deve risultare espressa e autonomamente argomentata nel provvedimento che dispone il sequestro.
  • Se la motivazione è solo parzialmente carente il riesame può integrare o rettificare; ma se è del tutto mancante, l'unica strada è l'annullamento (orientamento confermato dalla giurisprudenza di legittimità).
  • In contestazioni penali collegate a benefici fiscali (es. "bonus facciate"), rilevano sia i profili tecnico-fiscali (documentazione, asseverazioni, visto di conformità) sia i presupposti cautelari: la difesa deve tempestivamente contestare la carenza motivazionale e la valutazione del fumus commissi delicti.
  • L'utilizzabilità di dichiarazioni rese da terzi (verbali di s.i.t.) richiede attenzione alle garanzie difensive; la loro impiego come base per misure cautelari deve essere supportato da motivazione adeguata.

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