Cassazione Civile, Sentenza n. 4049/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la declaratoria di revoca (azione revocatoria ordinaria) dell'alienazione, da parte della società poi fallita Condel S.r.l., di un capannone industriale a favore della Derim S.r.l. Questione centrale: decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2903 c.c. per l'azione revocatoria relativa a trasferimento immobiliare — se debba decorrere dalla data di stipula dell'atto di compravendita o dalla data di trascrizione dell'atto nei registri immobiliari (pubblicità verso i terzi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Derim S.r.l. confermando l'orientamento secondo cui la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, coordinata con il principio generale di cui all'art. 2935 c.c., decorre dal giorno in cui l'atto è stato reso conoscibile ai terzi mediante trascrizione (e quindi opponibile ai terzi). Ha altresì ritenuto inammissibile l'atto depositato dalla curatela come controricorso per mancanza di contenuto difensivo richiesto; perciò non ha tenuto conto della memoria successiva. Non essendovi difesa valida dell'intimata in sede di legittimità, non sono state liquidate spese a suo carico. Inoltre è stato disposto l'ulteriore obbligo contributo unificato previsto dalla normativa per il ricorso.
Norme richiamate
Stabilisce il termine quinquennale per l'azione revocatoria; la Corte lo interpreta coordinandolo con l'art. 2935 c.c., ritenendo che per i trasferimenti immobiliari la prescrizione decorra dalla trascrizione dell'atto, cioè dal momento in cui l'atto è conoscibile e opponibile ai terzi.
Norma generale sulla decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte la applica al caso dell'azione revocatoria per stabilire che la prescrizione inizia quando l'atto è reso conoscibile ai terzi.
Regola il subentro del curatore nelle azioni potenzialmente promuovibili dai creditori; la Corte chiarisce che il tema del subentro non modifica la questione della decorrenza della prescrizione della revocatoria, che resta ancorata alla pubblicità dell'atto.
Norma che attribuisce alla trascrizione funzioni di pubblicità e di risoluzione dei conflitti tra aventi causa; la Corte rileva che tali funzioni non escludono ulteriori effetti della trascrizione, come l'individuazione del momento da cui decorre la prescrizione dell'azione revocatoria.
Elenca gli atti soggetti a trascrizione; citato per il contesto giuridico della pubblicità immobiliare ma non modificante rispetto alla regola di decorrenza della prescrizione.
art. 2913 e art. 2914 cod. civ.
Norme che disciplinano l'opponibilità dei trasferimenti rispetto a creditori pignoranti o sequestranti e terzi acquirenti; utilizzate per mostrare che l'uso della trascrizione per determinati effetti non esclude la sua rilevanza anche ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, n. 3 e n. 5)
Fondamento dei motivi di cassazione presentati dalla ricorrente: n.3 per violazione di norme di diritto (sulla decorrenza della prescrizione), n.5 per omessa o erronea valutazione di fatto; la Corte dichiara il primo motivo infondato e il secondo manifestamente infondato in quanto attiene alla valutazione giuridica della prescrizione.
art. 366 e art. 370 cod. proc. civ.
Richiamate in relazione ai requisiti del controricorso in Cassazione: la Corte afferma che l'atto depositato dalla curatela non soddisfaceva i contenuti richiesti dall'art. 366 (esposizione delle ragioni di fatto e di diritto) e che pertanto non poteva essere considerato controricorso ai sensi di art. 370.
art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale che ha consentito alla Corte di adottare la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, regime applicato qui in assenza di richiesta delle parti.
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Norma che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni procedurali straordinarie; citata per giustificare la trattazione secondo le regole emergenziali richiamate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle misure previste dalla normativa.
art. 2947 cod. civ. e art. 2934 cod. civ.
Richiamate a titolo comparativo: art.2947 (prescrizione breve per risarcimento) e art.2934 (presupposto della prescrizione come inerzia del titolare); usate per spiegare l'ermeneutica che porta a coordinare la regola speciale della revocatoria con la norma generale di cui all'art.2935.
Massime di principio
- Per le azioni revocatorie relative a trasferimenti immobiliari, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2903 c.c. decorre dalla data in cui l'atto è stato reso conoscibile ai terzi tramite trascrizione, poiché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere nei confronti dei terzi.
- Il principio generale di decorrenza della prescrizione dettato dall'art. 2935 c.c. si applica anche alle norme speciali, necessitando un coordinamento ermeneutico tra regole speciali e regole generali quando il momento in cui il diritto può essere fatto valere dipende dalla pubblicità dell'atto.
- Il subentro del curatore fallimentare nelle azioni esercitate dai singoli creditori non modifica il criterio di decorrenza della prescrizione: il curatore trova nell'azione revocatoria l'azione preesistente e la prescrizione va valutata coerentemente con il momento in cui l'atto era conoscibile, salva diversa specifica situazione fattuale.
- In Cassazione il resistente deve depositare un controricorso contenente le ragioni di fatto e di diritto; atti privi di tale contenuto non valgono come controricorso e non consentono l'ammissione di memorie successive, limitando la partecipazione difensiva in sede di legittimità.
- Quando si difende o si impugna attività dispositive di immobili, è fondamentale considerare la data della trascrizione per calcolare termini di decadenza o prescrizione e per valutare l'opponibilità ai terzi; la mera conoscenza privata (es. data di stipula) potrebbe non essere sufficiente a far decorrere termini rilevanti verso terzi.
- Per tutelare i diritti in situazioni analoghe, è consigliabile: verificare tempestivamente la pubblicità degli atti immobiliari (trascrizioni), notificare o proporre azioni prima che decorra il termine dalla trascrizione, e prestare attenzione alle requisiti formali dei mezzi difensivi in Cassazione (controricorso dettagliato).
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