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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4948/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso precedente provvedimento del Magistrato di sorveglianza: il ricorrente deduceva violazione dell'art. 3 CEDU (trattamento inumano o degradante) per condizioni detentive inadeguate nelle carceri di Oristano e Taranto, contestando il calcolo dello spazio vitale pro capite (scomputo di armadi e letti) e la mancanza di privacy nei servizi igienici, nonché l'assenza o inidoneità dei cd. "fattori compensativi" (servizi, riscaldamento, acqua calda, assistenza sanitaria, ore d'aria, accesso a servizi trattamentali), e deducendo violazioni altresì di norme costituzionali e procedurali richiamate nel ricorso

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente valutato lo spazio pro capite: per Oristano lo spazio netto risultava comunque tra 3 e 4 mq considerati insieme ai fattori compensativi adeguati (bagno separato, docce, acqua calda, riscaldamento, areazione, assistenza sanitaria, accesso a sale di socialità e istruzione, ore d'aria previste per l'alta sicurezza). Quanto a Taranto, il Tribunale ha accertato che le condizioni di sovraffollamento con tre occupanti erano sporadiche e che nei periodi prevalenti lo spazio pro capite superava i 3 mq; la doglianza sullo scomputo del letto singolo non è stata dimostrata. Le osservazioni difensive sono state ritenute generiche o contraddette dagli accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 3 CEDU

    Parametro centrale: vieta trattamenti inumani o degradanti; la valutazione della violazione si effettua complessivamente tenendo conto dello spazio pro capite e dei "fattori compensativi" (servizi, riscaldamento, acqua calda, areazione, assistenza, ore d'aria, accesso a trattamenti) secondo la giurisprudenza della Corte EDU

  • art. 46 CEDU

    Richiamato nel ricorso; nel contesto non emerge una interpretazione sostanziale dalla sentenza, se non come richiamo al quadro convenzionale che orienta la valutazione delle condizioni detentive

  • art. 10 Cost.

    Richiamata nel ricorso ma non sviluppata nella decisione; dalla motivazione non risulta che abbia inciso sull'esito

  • art. 6 Ord. pen.

    Norma richiamata nel ricorso: dalla sentenza non emerge un'applicazione autonoma che abbia inciso sul giudizio di legittimità

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Norma procedurale sostanziale richiamata per le domande concernenti le condizioni detentive; il Tribunale ha valutato la domanda ex art. 35-ter considerando sia la misura dello spazio che i fattori compensativi secondo la giurisprudenza europea

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale della censura (violazione o erronea applicazione di norme); la Corte ha ritenuto la deduzione difensiva infondata o generica e quindi non meritevole di accoglimento in cassazione

  • Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020 (Commisso) - giurisprudenza

    Richiamata per il principio secondo cui l'accertamento della violazione dell'art. 3 CEDU richiede la valutazione congiunta dello spazio vitale e dei fattori compensativi; la Corte di legittimità applica tale criterio

Massime di principio

  • Per valutare una presunta violazione dell'art. 3 CEDU non basta il mero calcolo metricamente 'ristretto' dello spazio pro capite: è obbligatorio valutare anche i "fattori compensativi" (servizi igienici, riscaldamento, acqua calda, aerazione, assistenza sanitaria, ore d'aria, accesso a strutture trattamentali) nell'insieme
  • Lo scomputo di arredi o letti dal calcolo della superficie va operato solo se è pacificamente dimostrato che quegli elementi ingombranti siano stati effettivamente presenti e stabili durante il periodo considerato; valutazioni di fatto provate o risultanti dagli atti di merito non sono sindacabili in cassazione se la censura è generica
  • Presenze temporanee di terzi e periodi brevi di maggiore affollamento possono essere considerate 'sporadiche' e non determinare automaticamente la qualificazione delle condizioni come degradanti, purché il periodo prevalente offra condizioni compatibili con i parametri applicabili
  • Se l'Amministrazione penitenziaria documenta la presenza di fattori compensativi, il giudice deve esaminarli e motivare la loro incidenza; deduzioni difensive generiche sulla loro inesistenza, senza elementi di fatto, non bastano in sede di legittimità
  • La prova nei giudizi che impugnano le condizioni detentive ha rilievo centrale: misurazioni, descrizioni delle celle, annotazioni ispettive e dati sul regime di detenzione (ore d'aria, trattamento) costituiscono elementi decisivi per la valutazione complessiva

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