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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03510/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Un soggetto aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che il Tribunale di Palermo aveva dichiarato irricevibile perché non formulata secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. Avverso il successivo provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ritenendo che il precedente provvedimento dovesse essere impugnato con forme diverse, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso, poiché il ricorso per cassazione contro il provvedimento notificato il 5 marzo 2024 andava depositato entro venti giorni dalla notizia/notifica, dunque entro il 25 marzo 2024, mentre il deposito è avvenuto il 28 marzo 2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva proposizione, rilevando che il termine di venti giorni previsto dall'art. 97 del d.P.R. n. 115 del 2002 decorre dalla notizia avuta dall'interessato, coincidente nel caso di specie con la notifica del provvedimento impugnato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p. e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha disposto la declaratoria senza formalità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di venti giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato o comunque dalla notizia avuta dall'interessato; il deposito oltre tale termine comporta l'inammissibilità.
  • La tardività del ricorso integra una causa immediata di inammissibilità rilevabile dalla Corte, senza necessità di ulteriori formalità.
  • Quando il ricorso è inammissibile per tardività, conseguono per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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