Cassazione Penale, Ordinanza n. 03510/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Un soggetto aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che il Tribunale di Palermo aveva dichiarato irricevibile perché non formulata secondo le modalità previste dall'art. 93, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002. Avverso il successivo provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ritenendo che il precedente provvedimento dovesse essere impugnato con forme diverse, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso, poiché il ricorso per cassazione contro il provvedimento notificato il 5 marzo 2024 andava depositato entro venti giorni dalla notizia/notifica, dunque entro il 25 marzo 2024, mentre il deposito è avvenuto il 28 marzo 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva proposizione, rilevando che il termine di venti giorni previsto dall'art. 97 del d.P.R. n. 115 del 2002 decorre dalla notizia avuta dall'interessato, coincidente nel caso di specie con la notifica del provvedimento impugnato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p. e dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha disposto la declaratoria senza formalità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 93, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come norma che disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato; il mancato rispetto di tali modalità aveva determinato l'irricevibilità dell'istanza originaria.
art. 97 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
interpretato nel senso che il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dalla notizia avuta dall'interessato, ossia dalla notifica del provvedimento impugnato.
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
indicato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso tardivamente proposto.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
richiamato per affermare che la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata 'senza formalità'.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di venti giorni decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato o comunque dalla notizia avuta dall'interessato; il deposito oltre tale termine comporta l'inammissibilità.
- La tardività del ricorso integra una causa immediata di inammissibilità rilevabile dalla Corte, senza necessità di ulteriori formalità.
- Quando il ricorso è inammissibile per tardività, conseguono per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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